Cassazione Penale, Sentenza n. 34252/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 24 novembre 2025, aveva applicato al ricorrente la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto indiziato del delitto di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna; la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la misura e, su richiesta del pubblico ministero, disposto l'obbligo di dimora per un anno e sei mesi, aggravando le prescrizioni dopo che il prevenuto aveva rifiutato il braccialetto elettronico e in ragione dell'inadeguatezza delle prescrizioni precedenti. La durata della misura era stata raddoppiata a seguito del rifiuto del dispositivo. I giudici di merito avevano fondato l'attualità della pericolosità sulla sentenza di applicazione della pena per stalking, su una querela per minacce contro il fratello e su un successivo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, commessa durante un controllo diretto a verificare il rispetto delle prescrizioni. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione: a suo avviso, la Corte territoriale avrebbe confuso l'inquadramento nella categoria soggettiva con l'accertamento della pericolosità concreta e attuale, valorizzato sentenza di patteggiamento, denunce, resistenza e rifiuto del braccialetto senza chiarirne la rilevanza, confuso gli elementi per l'applicazione della misura con quelli per il suo aggravamento, omesso di motivare l'obbligo di dimora e l'inadeguatezza delle prescrizioni originarie, trascurato l'incidenza sulla sua attività lavorativa e non risposto alle deduzioni difensive, rendendo non ricostruibile l'iter logico. La Corte di cassazione ha ritenuto molte doglianze inammissibili e il ricorso complessivamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha rilevato che il ricorso non contestava specificamente gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito né le inferenze circa la pericolosità attuale, desunta anche dalla condotta violenta tenuta durante il controllo di polizia e dall'insensibilità alle prescrizioni. Ha ritenuto generica la censura di omessa risposta, poiché non individuava gli aspetti decisivi rimasti senza risposta, e ha osservato che l'iter motivazionale era comprensibile, senza violazione dell'art. 125 c.p.p. Quanto all'aggravamento, la Corte ha considerato che esso seguiva un precedente inasprimento non contestato e una nuova condotta violenta commessa proprio durante il controllo sull'osservanza delle prescrizioni; l'inosservanza di prescrizioni generiche può essere valutata ai fini dell'aggravamento della sorveglianza speciale. Ha ritenuto adeguatamente motivata la necessità dell'obbligo di dimora nel comune di dimora, anche perché non era stata documentata una specifica esigenza di spostamento lavorativo e restavano possibili autorizzazioni per esigenze personali o professionali. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche o non proponibili nei limiti del giudizio di cassazione. La misura e l'obbligo di dimora sono quindi rimasti confermati.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. i-ter), d.lgs. 159/2011
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a XXXXXXXXXXXX con decreto del Tribunale di Bologna in data 24 novembre 2025 in relazione alla pericolosità ex art. 4, comma 1, lett. i-ter), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per i soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.
La disposizione individua la categoria di soggetti indiziati di atti persecutori cui può riferirsi la sorveglianza speciale; la decisione non la considera sufficiente, da sola, a sostituire la valutazione della pericolosità concreta e attuale, che nel caso è stata confermata sulla base delle condotte accertate.
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a XXXXXXXXXXXX con decreto del Tribunale di Bologna in data 24 novembre 2025 in relazione alla pericolosità ex art. 4, comma 1, lett. i-ter), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per i soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Il delitto di atti persecutori costituisce il presupposto indiziario della categoria di pericolosità richiamata per l'applicazione della misura; la conferma della misura si fonda inoltre sull'accertamento di ulteriori elementi indicativi dell'attualità della pericolosità.
Del resto, le deduzioni in tema di omessa risposta sono generiche perché non precisano quali siano gli aspetti decisivi e rilevanti ai quali non sarebbe stata data risposta, mentre l’iter logico seguito risulta chiaramente esposto, tanto che non ridonda nella denunciata violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
La doglianza di difetto di motivazione non è fondata quando non individua gli aspetti decisivi asseritamente trascurati e la motivazione consente di ricostruire chiaramente il percorso logico della decisione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'appartenenza a una categoria soggettiva rilevante per l'applicazione della sorveglianza speciale non esaurisce la valutazione richiesta: il giudice deve accertare la pericolosità sociale concreta e attuale sulla base degli elementi del caso.
- L'inosservanza delle prescrizioni generiche imposte con la sorveglianza speciale può essere valutata dal giudice ai fini dell'eventuale aggravamento della misura, in particolare quando la violazione si accompagni a una condotta violenta commessa durante il controllo sul rispetto delle prescrizioni.
- La motivazione sull'aggravamento è adeguata se individua l'inadeguatezza delle prescrizioni precedenti rispetto alla pericolosità manifestata e spiega la funzione della nuova prescrizione; la mancata documentazione di specifiche esigenze lavorative di spostamento può essere valutata, anche quando siano possibili autorizzazioni per esigenze personali o professionali.
- La censura di omessa motivazione o omessa risposta è generica se non indica quali questioni decisive sarebbero rimaste senza risposta; non sussiste violazione dell'obbligo motivazionale quando l'iter logico della decisione è chiaramente ricostruibile.
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