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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40171/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2000 e 2001, emessi nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, escludendo l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni rese in suo favore da una professionista, qualificando il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa assimilabile al lavoro dipendente, e non come lavoro autonomo. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con tre motivi: il primo per nullità della decisione per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.; il secondo per violazione di legge; il terzo per omesso esame di fatti decisivi controversi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente, apodittica e non consentiva di comprendere il ragionamento decisorio, con assorbimento degli altri due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la sentenza della CTR era affetta da nullità per motivazione apparente, cioè priva del minimo costituzionale di intelligibilità del ragionamento decisorio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    ex art. 360, primo comma, n. 4

    è il vizio denunciato per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente, quale error in procedendo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sua violazione è indicata come parametro della nullità della sentenza per carenza di motivazione nel processo tributario.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiama il requisito essenziale della motivazione della sentenza, che deve consentire di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 49 d.P.R. 917/1986

    la CTR aveva ritenuto che la modifica della norma avesse effetto solo dal 2011 e fosse quindi irrilevante per l'anno 2000; la Corte riporta tale passaggio ma non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e lascia all'interprete il compito di integrarla con congetture.
  • Nel processo tributario la decisione deve esporre un percorso argomentativo effettivo e non meramente assertivo: affermazioni apodittiche o formule stereotipate non soddisfano il requisito motivazionale minimo.
  • Quando è accolto il motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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