Cassazione Civile, Ordinanza n. 40171/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2000 e 2001, emessi nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, escludendo l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni rese in suo favore da una professionista, qualificando il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa assimilabile al lavoro dipendente, e non come lavoro autonomo. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con tre motivi: il primo per nullità della decisione per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.; il secondo per violazione di legge; il terzo per omesso esame di fatti decisivi controversi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente, apodittica e non consentiva di comprendere il ragionamento decisorio, con assorbimento degli altri due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la sentenza della CTR era affetta da nullità per motivazione apparente, cioè priva del minimo costituzionale di intelligibilità del ragionamento decisorio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 4
è il vizio denunciato per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente, quale error in procedendo.
la sua violazione è indicata come parametro della nullità della sentenza per carenza di motivazione nel processo tributario.
richiama il requisito essenziale della motivazione della sentenza, che deve consentire di percepire il fondamento della decisione.
la CTR aveva ritenuto che la modifica della norma avesse effetto solo dal 2011 e fosse quindi irrilevante per l'anno 2000; la Corte riporta tale passaggio ma non ne esamina il merito.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e lascia all'interprete il compito di integrarla con congetture.
- Nel processo tributario la decisione deve esporre un percorso argomentativo effettivo e non meramente assertivo: affermazioni apodittiche o formule stereotipate non soddisfano il requisito motivazionale minimo.
- Quando è accolto il motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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