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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15413/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a un contribuente in relazione a crediti erariali iscritti a ruolo e ad alcune cartelle di pagamento pregresse. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione e, tramite estratto di ruolo, aveva esteso la contestazione ad altre cartelle che riferiva di aver conosciuto solo in tale occasione. In primo grado era stata riconosciuta la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi relativi a varie cartelle; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione l'Agenzia delle entrate deduceva, con tre motivi, la violazione delle norme sull'impugnabilità di ruolo/estratto di ruolo e la prescrizione di sanzioni e interessi. Il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, contestando, tra l'altro, la statuizione sull'efficacia interruttiva del preavviso di fermo/iscrizione ipotecaria e la motivazione della sentenza d'appello. Anche l'agente della riscossione, pur non destinatario della notifica del ricorso principale, si costituiva con controricorso e ricorso incidentale adesivo. La Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione dell'agente della riscossione come controricorrente e ricorrente incidentale adesivo, ma ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dell'agente della riscossione quanto alle cartelle conosciute solo da estratto di ruolo: l'impugnazione era inammissibile perché l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi specifici previsti dalla legge e non allegati nel caso concreto. Quanto al credito portato dalla cartella oggetto di intimazione, la Corte ha invece respinto i motivi relativi alla prescrizione, confermando che sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni e che il preavviso di fermo amministrativo ha efficacia interruttiva della prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il corrispondente ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione solo per i crediti portati da tre cartelle conosciute esclusivamente tramite estratto di ruolo: in tale parte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Per il credito portato dalla cartella sottostante all'intimazione di pagamento tempestivamente impugnata, ha rigettato i motivi dell'Agenzia e dell'agente della riscossione sulla prescrizione di sanzioni e interessi, nonché ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente sull'efficacia interruttiva del preavviso di fermo e sulle altre doglianze processuali. Le spese sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte privata ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    L'impugnazione del ruolo/estratto di ruolo è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tributaria e non in via generalizzata.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Rileva ai fini dei termini e dell'ammissibilità dell'azione nel processo tributario.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in casi specifici e al ricorrere di un pregiudizio concreto dimostrato dal debitore.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, restringendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire manca se non vi è un pregiudizio concreto derivante dalla pretesa iscritta a ruolo.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di inammissibilità originaria della domanda, la cassazione senza rinvio comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione decennale non si applica alle sanzioni tributarie e agli accessori nei casi esaminati.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si prescrivono nel termine quinquennale.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    La riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni; la disciplina speciale prevale rispetto a quella ordinaria.

  • art. 2953 c.c.

    L'allungamento a dieci anni opera solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso di specie non ricorreva.

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    Il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione.

  • art. 2943 c.c.

    Il preavviso di fermo amministrativo, per il suo contenuto, ha efficacia interruttiva della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto interruttivo del preavviso di fermo incide sul decorso prescrizionale secondo le regole ordinarie.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione in mora e al contenuto sostanziale del preavviso di fermo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello non è nulla quando, pur aderendo a quella di primo grado, consente di individuare chiaramente la ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente e intelligibile, requisito ritenuto rispettato nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio nei casi tipizzati dalla legge, sicché in mancanza di tale pregiudizio difetta l'interesse ad agire.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione di un atto presupposto conosciuto solo tramite estratto di ruolo è inammissibile se non rientra nelle ipotesi legali di eccezionale impugnabilità introdotte dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
  • Le sanzioni tributarie, in difetto di un titolo giudiziale definitivo, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dalla disciplina speciale; anche gli interessi sulle obbligazioni tributarie seguono il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo autonomi nella loro maturazione.
  • L'effetto dell'actio iudicati non può essere utilizzato per estendere automaticamente a dieci anni la prescrizione di sanzioni e interessi quando manchi un giudicato sul credito.
  • Il preavviso di fermo amministrativo, in quanto atto idoneo a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione e a sollecitare il pagamento, è atto interruttivo della prescrizione.
  • In cassazione la motivazione è censurabile solo per anomalie radicali che ne compromettano l'esistenza costituzionale; non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione delle prove o la motivazione sintetica per relationem, se la ratio decidendi è comunque chiara e attribuibile al giudice.
  • L'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo limiti specifici; tuttavia, la posizione dell'agente della riscossione parte del giudizio di merito può legittimare la costituzione in cassazione come controricorrente e ricorrente incidentale adesivo quando il ricorso principale non gli sia stato notificato e l'impugnazione sia tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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