Cassazione Penale, Sentenza n. 2071/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo), contestando l'insussistenza del requisito della "pubblica quiete". Sostenevano che solo due vicine (le p.o. Tagliente e Pulpito) avevano lamentato rumori provenienti dal loro appartamento (ticchettio di tacchi, spostamento sedie, trascinamento mobili), senza altre denunce né testimonianze di altri condomini; denunciavano inoltre l'assenza di accertamenti tecnici o verifiche della diffusività del rumore, la mancata escussione di altri condomini, la mancata acquisizione di perizie e la revoca della testimonianza della Tagliente senza motivazione adeguata. Chiedevano che si ritenesse il fatto non penalmente rilevante perché il disturbo era circoscritto a un singolo nucleo e non a una cerchia indeterminata di persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la sentenza di merito non avesse dimostrato che i rumori fossero "percepiti anche da altri condomini" né che avessero carattere di diffusività idoneo a turbare la pubblica quiete oltre il singolo nucleo familiare. I rumori descritti (ticchettio di tacchi, sfregamento di mobili) sono risultati privi di potenzialità diffusiva tali da coinvolgere una cerchia indeterminata di persone; mancavano altresì ulteriori testimonianze, denunce o accertamenti tecnici. Per tali ragioni è stata annullata la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p.; essendo i ricorrenti rinunciati alla prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio. Conseguentemente sono revocate le statuizioni di condanna.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che la contravvenzione si realizza solo quando l'attività rumorosa turba la pubblica quiete ossia è percepibile da una cerchia indeterminata di persone; rumori percepiti soltanto da un singolo nucleo familiare o da un limitato numero di vicini, senza diffusività, non integrano il reato ma eventualmente un illecito civile (art. 844 c.c.) o amministrativo.
Richiamata dalla difesa in relazione alla revoca della testimonianza; la Corte osserva che la mancata motivazione circa la superfluità della prova a discarico rileva ai fini dell'istruttoria, ma sul punto prevale la valutazione complessiva dell'insufficienza delle prove sulla diffusività del rumore.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi di cassazione ammessi: i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione.
Citata nel testo in ordine alla impossibilità di ritenere sussistente il fatto criminoso; la Corte usa la norma procedurale per sancire che, non essendovi prova sufficiente della materialità del reato, la condanna non può essere mantenuta.
Ricordata dalla Corte per distinguere il profilo civile: le lamentele di un singolo vicino possono configurare un illecito civile (nocumento alla proprietà/uso) ma non necessariamente il reato previsto dall'art. 659 c.p., che richiede offesa alla pubblica quiete.
legge n. 447/1995, art. 10 comma 2
Richiamata per distinguere l'illecito amministrativo (superamento limiti di emissione) dalle fattispecie penali: il mero superamento dei limiti tecnici può integrare un illecito amministrativo ma non automaticamente il reato di disturbo alla pubblica quiete.
Massime di principio
- Per integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) è necessario dimostrare che i rumori siano percepibili da una cerchia indeterminata di persone e non soltanto da un singolo nucleo familiare; la percezione di una o due vicine, senza altre prove, è in genere insufficiente.
- Le dichiarazioni di un unico testimone, se non corroborate da altre testimonianze, denunce, perizie acustiche o verifiche di polizia giudiziaria, rischiano di non essere idonee a provare la diffusività del disturbo richiesta dal reato.
- In ambito condominiale occorre distinguere: se il rumore supera limiti tecnici stabiliti si può ricadere nell'illecito amministrativo; se il disturbo è circoscritto a pochi vicini può configurarsi un illecito civile (art. 844 c.c.); solo la diffusività e l'idoneità a turbare la pubblica quiete giustificano la rilevanza penale.
- Ai fini difensivi è strategico far emergere l'assenza di denunce o lagnanze di altri condomini, la mancanza di accertamenti tecnici e la natura tipica dei rumori (es. calpestio interno, tacchi, spostamento mobili) che tendono a essere non diffusivi.
- Per la parte che accusa, è opportuno acquisire più dichiarazioni testimoniali da condomini diversi, denunce o segnalazioni multiple, e ove possibile perizie/accertamenti tecnici o rilevazioni della polizia giudiziaria che attestino la diffusività e la superazione dei limiti di tollerabilità.
- La revoca o mancanza di acquisizione di una prova testimoniale a discarico deve essere adeguatamente motivata dal giudice; l'assenza di motivazione può essere un punto di criticità ma non sopperisce, da sola, alla carenza di prove sulla diffusività del rumore.
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