Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2071/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo), contestando l'insussistenza del requisito della "pubblica quiete". Sostenevano che solo due vicine (le p.o. Tagliente e Pulpito) avevano lamentato rumori provenienti dal loro appartamento (ticchettio di tacchi, spostamento sedie, trascinamento mobili), senza altre denunce né testimonianze di altri condomini; denunciavano inoltre l'assenza di accertamenti tecnici o verifiche della diffusività del rumore, la mancata escussione di altri condomini, la mancata acquisizione di perizie e la revoca della testimonianza della Tagliente senza motivazione adeguata. Chiedevano che si ritenesse il fatto non penalmente rilevante perché il disturbo era circoscritto a un singolo nucleo e non a una cerchia indeterminata di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la sentenza di merito non avesse dimostrato che i rumori fossero "percepiti anche da altri condomini" né che avessero carattere di diffusività idoneo a turbare la pubblica quiete oltre il singolo nucleo familiare. I rumori descritti (ticchettio di tacchi, sfregamento di mobili) sono risultati privi di potenzialità diffusiva tali da coinvolgere una cerchia indeterminata di persone; mancavano altresì ulteriori testimonianze, denunce o accertamenti tecnici. Per tali ragioni è stata annullata la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p.; essendo i ricorrenti rinunciati alla prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio. Conseguentemente sono revocate le statuizioni di condanna.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la contravvenzione si realizza solo quando l'attività rumorosa turba la pubblica quiete ossia è percepibile da una cerchia indeterminata di persone; rumori percepiti soltanto da un singolo nucleo familiare o da un limitato numero di vicini, senza diffusività, non integrano il reato ma eventualmente un illecito civile (art. 844 c.c.) o amministrativo.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla revoca della testimonianza; la Corte osserva che la mancata motivazione circa la superfluità della prova a discarico rileva ai fini dell'istruttoria, ma sul punto prevale la valutazione complessiva dell'insufficienza delle prove sulla diffusività del rumore.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i motivi di cassazione ammessi: i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Citata nel testo in ordine alla impossibilità di ritenere sussistente il fatto criminoso; la Corte usa la norma procedurale per sancire che, non essendovi prova sufficiente della materialità del reato, la condanna non può essere mantenuta.

  • art. 844 cod. civ.

    Ricordata dalla Corte per distinguere il profilo civile: le lamentele di un singolo vicino possono configurare un illecito civile (nocumento alla proprietà/uso) ma non necessariamente il reato previsto dall'art. 659 c.p., che richiede offesa alla pubblica quiete.

  • legge n. 447/1995, art. 10 comma 2

    Richiamata per distinguere l'illecito amministrativo (superamento limiti di emissione) dalle fattispecie penali: il mero superamento dei limiti tecnici può integrare un illecito amministrativo ma non automaticamente il reato di disturbo alla pubblica quiete.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) è necessario dimostrare che i rumori siano percepibili da una cerchia indeterminata di persone e non soltanto da un singolo nucleo familiare; la percezione di una o due vicine, senza altre prove, è in genere insufficiente.
  • Le dichiarazioni di un unico testimone, se non corroborate da altre testimonianze, denunce, perizie acustiche o verifiche di polizia giudiziaria, rischiano di non essere idonee a provare la diffusività del disturbo richiesta dal reato.
  • In ambito condominiale occorre distinguere: se il rumore supera limiti tecnici stabiliti si può ricadere nell'illecito amministrativo; se il disturbo è circoscritto a pochi vicini può configurarsi un illecito civile (art. 844 c.c.); solo la diffusività e l'idoneità a turbare la pubblica quiete giustificano la rilevanza penale.
  • Ai fini difensivi è strategico far emergere l'assenza di denunce o lagnanze di altri condomini, la mancanza di accertamenti tecnici e la natura tipica dei rumori (es. calpestio interno, tacchi, spostamento mobili) che tendono a essere non diffusivi.
  • Per la parte che accusa, è opportuno acquisire più dichiarazioni testimoniali da condomini diversi, denunce o segnalazioni multiple, e ove possibile perizie/accertamenti tecnici o rilevazioni della polizia giudiziaria che attestino la diffusività e la superazione dei limiti di tollerabilità.
  • La revoca o mancanza di acquisizione di una prova testimoniale a discarico deve essere adeguatamente motivata dal giudice; l'assenza di motivazione può essere un punto di criticità ma non sopperisce, da sola, alla carenza di prove sulla diffusività del rumore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.