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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23729/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza del 23/05/2022 che aveva disposto un nuovo sequestro preventivo per equivalente per un importo di 765.412,13 euro a loro carico. I fatti sorgono da un'indagine su una presunta associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali tramite emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della societa Nordigross s.r.l. I ricorrenti deducevano, tra l'altro: violazione del principio ne bis in idem cautelare perche il nuovo sequestro si fonderebbe sugli stessi elementi gia valutati; inutilizzabilita del processo verbale di costatazione redatto in ambito amministrativo e utilizzato per il ricalcolo del profitto; violazioni delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.) e del diritto di contraddittorio; erronea quantificazione del profitto e dell'IVA evasa; necessita di escussione preventiva del patrimonio societario prima di aggredire i beni personali; violazione del principio di proporzionalita e invocazione della non applicabilita retroattiva dell'art. 578 bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. I giudici di legittimita hanno ritenuto che: il processo verbale di costatazione del 24/01/2018 rappresentava un elemento novativo idoneo a fondare un nuovo sequestro e quindi non operava il divieto del ne bis in idem cautelare; l'acquisizione e utilizzazione degli atti e dei documenti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate era legittima e la semplice violazione formale di norme ispettive non determina automaticamente l'inutilizzabilita probatoria; l'art. 12 bis d.lgs. n.74/2000 si applica alla societa Nordigross (conseguentemente la possibilita di effetto novativo del pagamento riguarda la societa e non automaticamente gli odierni ricorrenti), mentre il sequestro per equivalente e la sua applicazione nei confronti del rappresentante sociale e' giustificata quando il patrimonio sociale e' risultato incapiente; non era necessaria una preventiva escussione della societa allorche gia dall'esecuzione dell'originario decreto risultavano elementi sintomatici dell'insufficienza patrimoniale societaria; la normativa sull'art. 578 bis c.p.p. non risultava applicabile nella fase cautelare nel senso invocato dai ricorrenti. Conseguenza pratica: i ricorsi sono respinti e il sequestro per equivalente per l'importo confermato rimane.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del ne bis in idem: la Corte ricorda la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul campo di applicazione dell'idem factum e sul giudicato cautelare, precisando che la preclusione non opera se emergono elementi nuovi o sopravvenuti che giustificano una nuova valutazione cautelare

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    E' norma di raccordo tra attivita ispettiva e investigativa; la violazione formale della disciplina ispettiva non determina automaticamente l'inutilizzabilita degli elementi acquisiti, salvo che sia prevista una sanzione processuale specifica nel codice

  • art. 1, comma 143 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sulla quantificazione dell'IVA evasa: la Corte considera la possibilita di ricalcolo del profitto in sede penale ma sottolinea che la quantificazione penale puo' avvalersi di rielaborazioni probatorie emergenti in seguito

  • art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina della confisca tributaria e della sua regolazione in presenza di pagamenti dell'ente contribuente: la Corte riafferma che l'art. 12 bis e' applicabile alla societa contribuente (Nordigross) e non opera automaticamente a favore della persona fisica che risulti legale rappresentante

  • art. 578 bis cod. proc. pen.

    Norma dedicata agli effetti della prescrizione sulla confisca: la Corte osserva che la disposizione riguarda il giudizio di merito e non puo' essere invocata per negare ex ante misure cautelari in questa fattispecie

  • artt. 321 comma 3, 322 bis, 322 ter cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai motivi di impugnazione (violazione di regole cautelari, proporzionalita e modalita di quantificazione della misura): la Corte valuta che l'ordinanza di riesame ha motivato adeguatamente le scelte di misura e il mancato rispetto delle censure

  • art. 234, 431, 191 cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di utilizzabilita della documentazione amministrativa nel processo penale: la Corte ricorda i limiti e le modalita di impiego dei documenti acquisiti e sottolinea l'onere della difesa di indicare quali atti sarebbero inutilizzabili e perche

  • art. 237 e art. 258 cod. proc. pen.

    Riferimenti relativi alla utilizzazione e acquisizione di documenti provenienti dall'imputato e alla possibilita di acquisire copie di documenti: la Corte ritiene legittima l'acquisizione della documentazione contabile prodotta

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce i reati tributari e il profitto del reato; usata per inquadrare il tipo di reato contestato e la finalita del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU e art. 117 Cost.

    Richiamati in relazione alla giurisprudenza costituzionale sulla nozione di idem factum e ai limiti imposti dal principio del ne bis in idem nell'ordinamento convenzionale e costituzionale

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem cautelare non impedisce automaticamente un nuovo sequestro se emergono elementi nuovi o nuove rielaborazioni probatorie non valutate in precedenza: la presenza di un 'novum' giustifica la riespansione della misura cautelare
  • I processi verbali di costatazione amministrativa possono essere utilizzati in sede penale come documenti probatori salvo che la difesa indichi con precisione quali atti sono affetti da inutilizzabilita e dimostri la violazione di norme processuali che comportino l'esclusione probatoria
  • L'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, che disciplina la confisca tributaria/effetti dei pagamenti, si riferisce al contribuente societario: i pagamenti della societa non si trasferiscono automaticamente a favore del rappresentante individuale se non valutati nel contesto patrimoniale e cautelare
  • Il sequestro per equivalente puo' essere disposto nei confronti del legale rappresentante quando, allo stato degli atti, risulti l'incapienza del patrimonio societario; non e' sempre necessaria la preventiva escussione formale della societa se esistono elementi sintomatici di insufficienza
  • La difesa che deduce inutilizzabilita di atti amministrativi deve indicare puntualmente i documenti viziati e il nesso di incidenza con la misura impugnata; eccezioni generiche non soddisfano l'onere difensivo
  • L'art. 578 bis c.p.p. e le questioni di retroattivita relative alla confisca vengono valutate in sede di merito; non forniscono di regola argomento per escludere misure cautelari gia fondate su esigenze probatorie e cautelari

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