Cassazione Penale, Sentenza n. 23729/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Vicenza del 23/05/2022 che aveva disposto un nuovo sequestro preventivo per equivalente per un importo di 765.412,13 euro a loro carico. I fatti sorgono da un'indagine su una presunta associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali tramite emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della societa Nordigross s.r.l. I ricorrenti deducevano, tra l'altro: violazione del principio ne bis in idem cautelare perche il nuovo sequestro si fonderebbe sugli stessi elementi gia valutati; inutilizzabilita del processo verbale di costatazione redatto in ambito amministrativo e utilizzato per il ricalcolo del profitto; violazioni delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.) e del diritto di contraddittorio; erronea quantificazione del profitto e dell'IVA evasa; necessita di escussione preventiva del patrimonio societario prima di aggredire i beni personali; violazione del principio di proporzionalita e invocazione della non applicabilita retroattiva dell'art. 578 bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. I giudici di legittimita hanno ritenuto che: il processo verbale di costatazione del 24/01/2018 rappresentava un elemento novativo idoneo a fondare un nuovo sequestro e quindi non operava il divieto del ne bis in idem cautelare; l'acquisizione e utilizzazione degli atti e dei documenti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate era legittima e la semplice violazione formale di norme ispettive non determina automaticamente l'inutilizzabilita probatoria; l'art. 12 bis d.lgs. n.74/2000 si applica alla societa Nordigross (conseguentemente la possibilita di effetto novativo del pagamento riguarda la societa e non automaticamente gli odierni ricorrenti), mentre il sequestro per equivalente e la sua applicazione nei confronti del rappresentante sociale e' giustificata quando il patrimonio sociale e' risultato incapiente; non era necessaria una preventiva escussione della societa allorche gia dall'esecuzione dell'originario decreto risultavano elementi sintomatici dell'insufficienza patrimoniale societaria; la normativa sull'art. 578 bis c.p.p. non risultava applicabile nella fase cautelare nel senso invocato dai ricorrenti. Conseguenza pratica: i ricorsi sono respinti e il sequestro per equivalente per l'importo confermato rimane.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto del ne bis in idem: la Corte ricorda la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul campo di applicazione dell'idem factum e sul giudicato cautelare, precisando che la preclusione non opera se emergono elementi nuovi o sopravvenuti che giustificano una nuova valutazione cautelare
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
E' norma di raccordo tra attivita ispettiva e investigativa; la violazione formale della disciplina ispettiva non determina automaticamente l'inutilizzabilita degli elementi acquisiti, salvo che sia prevista una sanzione processuale specifica nel codice
art. 1, comma 143 d.lgs. n. 74/2000
Norma sulla quantificazione dell'IVA evasa: la Corte considera la possibilita di ricalcolo del profitto in sede penale ma sottolinea che la quantificazione penale puo' avvalersi di rielaborazioni probatorie emergenti in seguito
Disciplina della confisca tributaria e della sua regolazione in presenza di pagamenti dell'ente contribuente: la Corte riafferma che l'art. 12 bis e' applicabile alla societa contribuente (Nordigross) e non opera automaticamente a favore della persona fisica che risulti legale rappresentante
Norma dedicata agli effetti della prescrizione sulla confisca: la Corte osserva che la disposizione riguarda il giudizio di merito e non puo' essere invocata per negare ex ante misure cautelari in questa fattispecie
artt. 321 comma 3, 322 bis, 322 ter cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai motivi di impugnazione (violazione di regole cautelari, proporzionalita e modalita di quantificazione della misura): la Corte valuta che l'ordinanza di riesame ha motivato adeguatamente le scelte di misura e il mancato rispetto delle censure
art. 234, 431, 191 cod. proc. pen.
Richiamate in tema di utilizzabilita della documentazione amministrativa nel processo penale: la Corte ricorda i limiti e le modalita di impiego dei documenti acquisiti e sottolinea l'onere della difesa di indicare quali atti sarebbero inutilizzabili e perche
art. 237 e art. 258 cod. proc. pen.
Riferimenti relativi alla utilizzazione e acquisizione di documenti provenienti dall'imputato e alla possibilita di acquisire copie di documenti: la Corte ritiene legittima l'acquisizione della documentazione contabile prodotta
Norma che definisce i reati tributari e il profitto del reato; usata per inquadrare il tipo di reato contestato e la finalita del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU e art. 117 Cost.
Richiamati in relazione alla giurisprudenza costituzionale sulla nozione di idem factum e ai limiti imposti dal principio del ne bis in idem nell'ordinamento convenzionale e costituzionale
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem cautelare non impedisce automaticamente un nuovo sequestro se emergono elementi nuovi o nuove rielaborazioni probatorie non valutate in precedenza: la presenza di un 'novum' giustifica la riespansione della misura cautelare
- I processi verbali di costatazione amministrativa possono essere utilizzati in sede penale come documenti probatori salvo che la difesa indichi con precisione quali atti sono affetti da inutilizzabilita e dimostri la violazione di norme processuali che comportino l'esclusione probatoria
- L'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, che disciplina la confisca tributaria/effetti dei pagamenti, si riferisce al contribuente societario: i pagamenti della societa non si trasferiscono automaticamente a favore del rappresentante individuale se non valutati nel contesto patrimoniale e cautelare
- Il sequestro per equivalente puo' essere disposto nei confronti del legale rappresentante quando, allo stato degli atti, risulti l'incapienza del patrimonio societario; non e' sempre necessaria la preventiva escussione formale della societa se esistono elementi sintomatici di insufficienza
- La difesa che deduce inutilizzabilita di atti amministrativi deve indicare puntualmente i documenti viziati e il nesso di incidenza con la misura impugnata; eccezioni generiche non soddisfano l'onere difensivo
- L'art. 578 bis c.p.p. e le questioni di retroattivita relative alla confisca vengono valutate in sede di merito; non forniscono di regola argomento per escludere misure cautelari gia fondate su esigenze probatorie e cautelari
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