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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14479/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore ceduto)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di factoring con cui una società cedente ha trasferito alla banca, in massa, crediti presenti e futuri verso le società aderenti, tra cui la società poi divenuta debitrice ceduta. La cessione nei confronti di quest'ultima era stata già accettata in precedenza e poi nuovamente riconosciuta con atto del 12 febbraio 2015. La debitrice ha pagato regolarmente fino a marzo 2016, poi ha omesso il pagamento di alcune fatture scadute dal 20 aprile 2016 per complessivi euro 310.079,44. La banca ha ottenuto decreto ingiuntivo, opposto dalla debitrice che ha eccepito, tra l'altro, l'inesistenza o indeterminatezza del credito, la nullità della cessione e la compensazione con propri controcrediti derivanti da note di credito emesse dalla cedente tra il 16 maggio e il 10 giugno 2016 per euro 189.073,01. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello ha ritenuto parzialmente opponibile la compensazione dei controcrediti successivi alla cessione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la debitrice al pagamento del minor importo di euro 121.006,83 oltre accessori. La banca ha quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1248 c.c., sostenendo che, avvenuta l'accettazione della cessione, la compensazione con controcrediti del debitore ceduto era preclusa anche se sorti successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 1248 c.c. nel senso che il primo comma riguarda la cessione di crediti già esistenti e controcrediti già esistenti al momento dell'accettazione del debitore ceduto, mentre il secondo comma riguarda la cessione di crediti non futuri e la mancata accettazione, con esclusione della compensazione solo per i controcrediti sorti posteriormente alla notificazione. Ha quindi affermato che, nel caso di cessione di crediti futuri accettata dal debitore, la compensazione con controcrediti sorti successivamente alla notifica resta possibile, perché l'effetto traslativo dei crediti futuri si produce solo al momento della loro esistenza. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1248 c.c.

    primo comma; secondo comma

    Il primo comma si riferisce alla cessione di crediti già esistenti e a controcrediti già esistenti al momento dell'accettazione del debitore ceduto; il secondo comma riguarda la cessione di crediti non futuri in caso di mancata accettazione e preclude la compensazione con controcrediti sorti successivamente alla notificazione. Nella cessione di crediti futuri accettata dal debitore, la compensazione con controcrediti successivi resta ammissibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato solo per evidenziare che la censura investiva in sostanza la comprensibilità della motivazione in iure della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla forma del motivo di ricorso, che non recava una formale indicazione dei motivi ma solo generiche ragioni di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel factoring avente ad oggetto crediti futuri, il cessionario può vedere opposta dal debitore ceduto la compensazione con crediti verso il cedente sorti successivamente alla notifica della cessione, perché il trasferimento del credito futuro si perfeziona solo quando il credito viene ad esistenza.
  • L'art. 1248 c.c. va letto distinguendo nettamente tra accettazione della cessione e mancata accettazione: il primo comma presuppone crediti e controcrediti già esistenti al momento dell'accettazione, mentre il secondo comma tutela il cessionario rispetto ai controcrediti sorti dopo la notificazione solo in assenza di accettazione.
  • L'accettazione pura e semplice della cessione preclude al debitore ceduto di opporre la compensazione per controcrediti già maturati e non dichiarati, ma non può valere come rinuncia preventiva alla compensazione di crediti ancora non sorti.
  • In mancanza di una previsione espressa contraria, non può estendersi in via interpretativa il divieto di compensazione ai controcrediti futuri quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri accettati dal debitore ceduto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCessione del creditoCompensazione
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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