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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34178/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001 promosso per l'eccessiva durata di un giudizio civile presupposto (connesso a un pregresso contenzioso risarcitorio per danno da errato trattamento sanitario). Dopo un primo decreto di accoglimento e una successiva opposizione, la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione parziale, ha determinato l'indennizzo e soprattutto ha liquidato le spese del giudizio di opposizione, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. La ricorrente ha impugnato il decreto di rinvio con nove motivi: i primi due contestavano la liquidazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità, deducendo anomalia motivazionale e violazione dei parametri forensi per asserita liquidazione sotto i minimi; i motivi dal terzo al settimo censuravano il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche/telematiche, sotto profili di motivazione, omesso esame, mancata ammissione delle prove e violazione della tariffa professionale; l'ottavo e il nono motivo riguardavano la liquidazione dei compensi del giudizio di rinvio, deducendo ancora nullità per motivazione apparente e violazione dei parametri, oltre all'asserita insufficiente quantificazione delle spese. Il Ministero si è costituito tardivamente senza controricorso rituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'irritualità della costituzione del Ministero, poi ha rigettato i motivi 1 e 2, ha dichiarato inammissibili i motivi dal 3 al 7 e ha ritenuto infondati gli ultimi due motivi sulla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. In sostanza ha escluso che la liquidazione operata dalla Corte territoriale fosse sotto i minimi tariffari e ha ribadito che la maggiorazione per atti redatti con tecniche informatiche idonee alla consultazione e fruizione non spetta automaticamente, ma richiede specifica dimostrazione dei presupposti. Il ricorso è stato quindi respinto; la parte soccombente resta la ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di cassazione, la parte resistente non si costituisce ritualmente con una mera "memoria di costituzione" priva di notifica e depositata fuori dal termine del controricorso.
  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, il giudice ha discrezionalità entro i minimi e i massimi tabellari; la motivazione specifica è necessaria solo se si deroga ulteriormente ai parametri o se la liquidazione scende sotto i minimi.
  • La maggiorazione del compenso per atti redatti con tecniche informatiche idonee alla consultazione e fruizione non spetta automaticamente per il solo utilizzo del processo telematico: occorre una specifica allegazione e dimostrazione delle modalità redazionali effettivamente adoperate e della loro effettiva idoneità ipertestuale.
  • Se il giudice liquida le spese entro i valori minimi tabellari applicabili, non è configurabile violazione dei parametri professionali solo perché la parte ritenga la somma insufficiente o simbolica.
  • Nel giudizio di rinvio limitato alla regolazione delle spese, la determinazione del valore della controversia ai fini dei compensi va collegata al disputatum e al decisum del grado interessato, senza automatismi sganciati dall'effettivo oggetto della decisione.
  • La censura di omesso esame o di mancata istruzione è inammissibile quando la parte non dimostri di avere posto il giudice nelle condizioni di verificare i presupposti fattuali della pretesa, specie per maggiorazioni tariffarie dipendenti da dati tecnici o documentali specifici.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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