Cassazione Civile, Ordinanza n. 34178/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001 promosso per l'eccessiva durata di un giudizio civile presupposto (connesso a un pregresso contenzioso risarcitorio per danno da errato trattamento sanitario). Dopo un primo decreto di accoglimento e una successiva opposizione, la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione parziale, ha determinato l'indennizzo e soprattutto ha liquidato le spese del giudizio di opposizione, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. La ricorrente ha impugnato il decreto di rinvio con nove motivi: i primi due contestavano la liquidazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità, deducendo anomalia motivazionale e violazione dei parametri forensi per asserita liquidazione sotto i minimi; i motivi dal terzo al settimo censuravano il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche/telematiche, sotto profili di motivazione, omesso esame, mancata ammissione delle prove e violazione della tariffa professionale; l'ottavo e il nono motivo riguardavano la liquidazione dei compensi del giudizio di rinvio, deducendo ancora nullità per motivazione apparente e violazione dei parametri, oltre all'asserita insufficiente quantificazione delle spese. Il Ministero si è costituito tardivamente senza controricorso rituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'irritualità della costituzione del Ministero, poi ha rigettato i motivi 1 e 2, ha dichiarato inammissibili i motivi dal 3 al 7 e ha ritenuto infondati gli ultimi due motivi sulla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. In sostanza ha escluso che la liquidazione operata dalla Corte territoriale fosse sotto i minimi tariffari e ha ribadito che la maggiorazione per atti redatti con tecniche informatiche idonee alla consultazione e fruizione non spetta automaticamente, ma richiede specifica dimostrazione dei presupposti. Il ricorso è stato quindi respinto; la parte soccombente resta la ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
Fondamento dell'azione di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
Parametro legislativo della durata massima ragionevole del giudizio presupposto, qui richiamato per il secondo grado.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Rimedio di opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione.
Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Richiamato nel motivo sul mancato contraddittorio interno sulla questione relativa al fascicolo telematico.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla distrazione delle spese.
Richiamato nel motivo sulla mancata ammissione e valutazione delle prove relative alle attività telematiche svolte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro per censurare la motivazione apparente o mancante del decreto.
Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento.
Norma processuale del sindacato di legittimità usata per qualificare le doglianze in cassazione.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato come parametro del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato come parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per la ragionevole durata del processo sia per il dovere di motivazione dei provvedimenti.
Richiamato per i criteri di determinazione del compenso professionale.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamato nei motivi sulle spese e sui compensi professionali.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato quale base normativa dei parametri forensi.
art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato sui criteri di liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede la possibile maggiorazione del compenso per la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione; la Corte ne esclude l'automatismo e richiede specifica prova dei presupposti.
art. 4, comma 4, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Consente la riduzione del compenso in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la maggiorazione del 15% sulle spese generali.
art. 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato nei motivi relativi alla liquidazione secondo parametri professionali.
Richiamato nei motivi sul valore della causa ai fini delle spese.
Richiamato nei motivi sul valore della causa ai fini delle spese.
Richiamato per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
Richiamato con riferimento alla memoria nel giudizio di cassazione.
Richiamato per il rito camerale in cassazione.
Richiamato per la costituzione del resistente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale di cassazione, la parte resistente non si costituisce ritualmente con una mera "memoria di costituzione" priva di notifica e depositata fuori dal termine del controricorso.
- Nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, il giudice ha discrezionalità entro i minimi e i massimi tabellari; la motivazione specifica è necessaria solo se si deroga ulteriormente ai parametri o se la liquidazione scende sotto i minimi.
- La maggiorazione del compenso per atti redatti con tecniche informatiche idonee alla consultazione e fruizione non spetta automaticamente per il solo utilizzo del processo telematico: occorre una specifica allegazione e dimostrazione delle modalità redazionali effettivamente adoperate e della loro effettiva idoneità ipertestuale.
- Se il giudice liquida le spese entro i valori minimi tabellari applicabili, non è configurabile violazione dei parametri professionali solo perché la parte ritenga la somma insufficiente o simbolica.
- Nel giudizio di rinvio limitato alla regolazione delle spese, la determinazione del valore della controversia ai fini dei compensi va collegata al disputatum e al decisum del grado interessato, senza automatismi sganciati dall'effettivo oggetto della decisione.
- La censura di omesso esame o di mancata istruzione è inammissibile quando la parte non dimostri di avere posto il giudice nelle condizioni di verificare i presupposti fattuali della pretesa, specie per maggiorazioni tariffarie dipendenti da dati tecnici o documentali specifici.
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