Sentenza del 12/06/2019 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Indagini presso terzi - Utilizzabilità ai fini accertativi - Mancata allegazione del PVC - Riconoscimento di una movimentazione bancaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP, IRPEF e addizionali, sostenendo: il difetto di motivazione per la mancata allegazione del PVC; l'illegittimità dell'utilizzo di dati acquisiti tramite indagini svolte nei confronti della società terza BXX; l'erronea imputazione ai ricavi della società delle movimentazioni bancarie ricevute dai soci, che sarebbero state riferibili a operazioni personali e, in particolare, a un acquisto immobiliare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, anche mediante rinvio per relationem al PVC, poiché gli atti indicavano i fatti contestati, il percorso logico e le norme applicate. Ha inoltre ritenuto utilizzabili i dati derivanti da indagini presso terzi collegati ai contribuenti e ha escluso la configurabilità di una doppia presunzione. Le somme trasferite ai soci costituivano dati reali dai quali derivava la presunzione legale di imponibilità, non superata da una prova contraria idonea. La scrittura privata relativa all'acquisto immobiliare non è stata ritenuta sufficiente, non essendo stato dimostrato il collegamento con le specifiche movimentazioni bancarie. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 55 del D.P.R. 633/1972
Richiamato quale fondamento del recupero dell'IVA nei confronti della società.
Art. 25 del D.Lgs. 466/1997
Richiamato quale base normativa del recupero dell'IRAP.
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
Richiamato per gli accertamenti nei confronti dei soci relativi a IRPEF e addizionali.
Art. 3 della Legge 241/1990
Invocato dai contribuenti in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Commissione ha ritenuto tale obbligo rispettato.
Art. 7 della Legge 212/2000
Invocato per contestare la motivazione e la mancata allegazione del PVC; la Commissione ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem quando l'atto consente una difesa effettiva.
Art. 42, comma 2, del D.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento; la motivazione è stata ritenuta valida perché esponeva fatti, documenti, iter logico e norme applicate.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
Applicato per la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio.
Art. 11, comma 8, del D.L. 50/2017
Richiamato esclusivamente in relazione alla richiesta di sospensione per valutare la definizione agevolata della controversia; non ha inciso sull'esito finale.
Cassazione n. 20197/2010
Richiamata a sostegno dell'utilizzabilità, ai fini accertativi, dei dati acquisiti mediante indagini presso terzi collegati al contribuente.
Cassazione n. 15625/2015
Richiamata per confermare la legittimità della motivazione per relationem, quando l'atto contiene elementi sufficienti a rendere comprensibili la contestazione e il percorso logico dell'Amministrazione.
Massime di principio
- I dati acquisiti da indagini bancarie o fiscali svolte nei confronti di soggetti terzi possono essere utilizzati contro il contribuente quando esiste un collegamento concreto tra il terzo, il contribuente e le operazioni contestate.
- Non ricorre automaticamente una doppia presunzione quando l'Amministrazione parte da un dato oggettivo, come una somma effettivamente ricevuta, e applica una presunzione legale di imponibilità: spetta al beneficiario fornire una prova specifica e documentata della diversa natura del versamento.
- La mancata allegazione del PVC non determina di per sé la nullità dell'avviso se l'atto richiama il verbale e descrive in modo sufficientemente chiaro fatti, documenti, ragionamento e norme applicate, consentendo una difesa concreta.
- Per superare una presunzione derivante da movimentazioni bancarie non basta produrre una scrittura privata generica o un documento relativo a un'operazione astrattamente compatibile: occorre dimostrare il collegamento puntuale tra quel documento e ciascun movimento contestato.
- La prova dell'utilizzo personale delle somme deve essere analitica, coerente e riferita alle singole operazioni; in assenza di tale dimostrazione, le somme possono essere imputate al reddito imponibile del contribuente o della società collegata.
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