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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4529/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di confisca di prevenzione: si deduceva omessa o insufficiente valutazione degli elementi probatori emersi nel procedimento penale 'Andromeda' (dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e intercettazioni) eccessiva attenzione alle sole dichiarazioni del collaboratore Pulice; mancata considerazione degli accertamenti patrimoniali (sproporzione reddituale) e omissione di valutare la richiesta di nomina di una perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato in sede di legittimità è limitato a vizi di legge e che il ricorso non ha dimostrato motivazione inesistente o meramente apparente, ma ha chiesto una diversa lettura delle prove. La Cassazione ha valutato che la Corte territoriale aveva analizzato criticamente le dichiarazioni dei collaboratori (ritenute generiche, de relato e prive di riscontri), il contenuto delle intercettazioni (Perri non risultava interlocutore decisivo) e gli accertamenti patrimoniali, e ha correttamente escluso la pericolosità qualificata e la contiguità al clan Iannazzo. Conseguenza: confermato il decreto impugnato nel senso della legittimità del rigetto della confisca di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso richiamata a riferimento per la nozione di "appartenenza" e per valutare la contiguità o partecipazione del gruppo imprenditoriale al clan; la Corte evidenzia che la mera vicinanza non equivale ad appartenenza.

  • art. 4 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina i presupposti per le misure di prevenzione; richiamato per l'obbligo motivazionale del giudice di appello nelle decisioni sulle misure.

  • art. 16 d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento in tema di misure patrimoniali e confisca di prevenzione; contestualizza l'istruttoria e i criteri di valutazione della sproporzione patrimoniale.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; motivo centrale per dichiarare inammissibile il ricorso che chiedeva una rivalutazione di merito.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti di confisca: conferma il regime limitato delle impugnazioni in Cassazione.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Citato per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione non è strumento tipico del ricorso in prevenzione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • Legge n. 1423/1956 (richiamata, ora art. 10 comma 2 d.lgs. 159/2011)

    Richiamata storicamente per l'obbligo di motivare il decreto del giudice d'appello; la Corte ribadisce che la motivazione è insufficiente solo se del tutto avulsa dalle risultanze.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e pronunce citate)

    Richiami giurisprudenziali usati per precisare i concetti di motivazione 'inesistente o meramente apparente' e la nozione di appartenenza mafiosa (esclusione delle situazioni di mera contiguità).

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: la Corte non è sede per una rinnovata valutazione del merito o per una diversa lettura delle prove.
  • La motivazione del giudice è viziata e impugnabile in Cassazione solo se è del tutto avulsa dalle risultanze processuali, apodittica o priva di efficacia dimostrativa; segnalazioni di diversa valutazione probatoria non costituiscono di per sé vizio di motivazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri e valutazione critica: dichiarazioni generiche o de relato, prive di riscontri oggettivi, possono essere ritenute inattendibili e non sufficienti da sole a dimostrare appartenenza mafiosa.
  • La mera contiguità, vicinanza o rapporti economici con soggetti collegati a consorterie criminali non equivale automaticamente all'appartenenza all'associazione mafiosa; è necessaria una connessione funzionale agli scopi del sodalizio.
  • Anche in presenza di presunti elementi di sproporzione patrimoniale, l'applicazione di misure ablative richiede prova della pericolosità sociale: l'assenza di pericolosità personale può impedire l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali.
  • Richieste di accertamenti integrativi (perizie, ulteriori indagini patrimoniali) devono essere ben motivate e non possono servire a mascherare una riapertura di valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito.

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