Cassazione Penale, Ordinanza n. 30685/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale di Latina che dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di cinque imputati per reati edilizi e paesaggistici. Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata assoluzione nel merito. La Corte di cassazione ha rilevato che, quando si impugna una sentenza di proscioglimento per prescrizione senza aver rinunciato alla prescrizione, occorre indicare motivi specifici e la presenza, in atti, di elementi evidenti e incontestabili idonei a escludere il fatto, la partecipazione dell'imputato o l'elemento soggettivo, così da consentire l'immediata assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. Nel caso concreto, tali elementi non emergevano ictu oculi: la motivazione della sentenza impugnata richiamava gli accertamenti del primo giudice sulla lottizzazione negoziale mediante suddivisione notarile in lotti per singoli manufatti abitativi, l'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale e il rigetto delle impugnazioni amministrative, mentre riteneva non decisive le dichiarazioni testimoniali difensive sull'epoca di costruzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata assoluzione nel merito perché non risultavano, dagli atti, elementi evidenti e incontestabili di innocenza idonei a superare la declaratoria di prescrizione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
norma incriminatrice richiamata come base del reato edilizio contestato nei gradi di merito.
norma incriminatrice richiamata come base del reato paesaggistico contestato nei gradi di merito.
immediata pronuncia di assoluzione
l'assoluzione nel merito può essere pronunciata solo se dagli atti emergono in modo evidente e non contestabile elementi che escludano il fatto, la partecipazione dell'imputato o l'elemento soggettivo.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condizione necessaria per applicare l'onere economico ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- L'imputato che impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, senza aver rinunciato alla prescrizione, deve dedurre motivi specifici e puntuali diretti a dimostrare che dagli atti emerge in modo evidente e incontestabile una causa di assoluzione nel merito.
- In assenza di elementi immediatamente percepibili che escludano il fatto, la partecipazione dell'imputato o l'elemento soggettivo, il ricorso volto solo a ottenere una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. è inammissibile.
- La mera prospettazione di una diversa lettura delle prove, o la contestazione di accertamenti già valorizzati dai giudici di merito, non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità quando non emergano ictu oculi elementi decisivi di innocenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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