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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01661/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato da un lavoratore nel corso del rapporto di lavoro svolto prima del trasferimento di ramo d'azienda. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una società poi dichiarata fallita; in prossimità del trasferimento del ramo a un'altra società erano stati conclusi accordi sindacali e individuali diretti a derogare al regime di solidarietà ex art. 2112 c.c. Il giudice di appello aveva respinto la domanda ritenendo che tali accordi, essendo anteriori alla formale dichiarazione di insolvenza, non potessero incidere sull'assetto legale presupposto per l'intervento del Fondo e che, in ogni caso, mancasse il requisito dell'insolvenza del datore tenuto al momento dell'esigibilità del TFR, poiché il rapporto era proseguito alle dipendenze del cessionario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denuncia violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990 e degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che non conta la sola sequenza cronologica tra accordi, trasferimento e dichiarazione di insolvenza, ma il collegamento funzionale tra crisi aziendale e accordi di mantenimento dell'occupazione; chiede inoltre, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla corretta interpretazione della direttiva e sull'ammissibilità della deroga anche quando il trasferimento sia predisposto prima dell'apertura della procedura fallimentare, purché sussista un ragionevole arco temporale e un nesso funzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di garanzia. Ha ritenuto non fondati i motivi di censura perché, in linea con un recente e consolidato orientamento, l'obbligazione di pagamento del TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto e il Fondo non è tenuto quando l'insolvenza riguardi un soggetto diverso da quello che è datore di lavoro al momento dell'esigibilità. Ha aggiunto che gli accordi intervenuti tra cedente e cessionaria, anche se diretti a derogare alla solidarietà ex art. 2112 c.c., sono irrilevanti nei confronti dell'INPS, trattandosi di rapporto previdenziale autonomo e di pattuizioni tra terzi rispetto all'obbligazione pubblica del Fondo. È stata altresì disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale, ritenuta irrilevante perché i presupposti dell'intervento del Fondo discendono dalla disciplina della direttiva 80/987/CEE e non da quella sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d'impresa. Spese compensate; dichiarata anche la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

    utilizzato come base del motivo di legittimità dedotto dal ricorrente.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, l. 29 dicembre 1990, n. 428

    la Corte conferma che gli accordi derogatori conclusi nel contesto del trasferimento d'azienda incidono sui rapporti civilistici tra le parti, ma non vincolano l'INPS nel distinto rapporto previdenziale; inoltre non sono decisivi quando l'insolvenza non riguardi il datore di lavoro al momento di esigibilità del TFR.

  • art. 47, comma 5-bis, l. 29 dicembre 1990, n. 428

    la disciplina innovativa non è applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 2112 c.c.

    la solidarietà prevista per il trasferimento d'azienda può essere oggetto di accordi derogatori tra cedente, cessionario e sindacati, ma tali pattuizioni restano res inter alios acta rispetto al Fondo di garanzia.

  • art. 368, comma 4, lett. b), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    richiamato come conferma della necessità che il trasferimento riguardi un'impresa già sottoposta a procedura concorsuale.

  • artt. 3, 4 e 5 direttiva 2001/23/CE

    la loro interpretazione non rileva ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, perché la tutela del Fondo si fonda sulla distinta direttiva 80/987/CEE.

  • direttiva 80/987/CEE

    individuata come fonte sovranazionale che disciplina i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia, alternativa rispetto alla direttiva sul trasferimento d'impresa.

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla Corte d'appello per escludere interpretazioni estensive che rompano il sistema di tutela previsto dalle fonti sovranazionali.

  • art. 4 direttiva 2001/23/CE

    richiamato dal ricorrente nel motivo, ma ritenuto non decisivo dalla Corte di cassazione.

  • art. 5 direttiva 2001/23/CE

    richiamato per sostenere l'ammissibilità della deroga anche in presenza di trasferimento programmato prima della procedura concorsuale; la Corte lo considera irrilevante ai fini del Fondo.

  • art. 47, comma 5, l. n. 428/1990

    gli accordi sindacali ex comma 5 incidono sul rapporto tra lavoratore, cedente e cessionario, non sul rapporto previdenziale con INPS.

  • art. 52 c.c.i.i.

    non espressamente citato nel testo fornito.

  • art. 3 direttiva 2001/23/CE

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la sua interpretazione possa incidere sui presupposti del Fondo.

  • art. 80/987/CEE

    citata come direttiva di riferimento per il Fondo di garanzia; nel testo compare come direttiva 80/987/CEE.

  • art. 5, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE

    evocato dal ricorrente per sostenere l'estensione della deroga a trasferimenti predisposti prima dell'apertura della procedura; la Corte nega la rilevanza per il Fondo.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia INPS presuppone che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro al momento in cui il credito per TFR diviene esigibile; se il rapporto è proseguito alle dipendenze del cessionario, il presupposto soggettivo dell'intervento manca.
  • Il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro; quindi, nei trasferimenti d'azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario, il credito non matura come obbligazione immediatamente azionabile contro il Fondo per il periodo precedente al trasferimento.
  • Gli accordi tra cedente, cessionario e organizzazioni sindacali che derogano alla solidarietà ex art. 2112 c.c. producono effetti nei rapporti civilistici tra le parti del trasferimento, ma non incidono sul distinto e autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS.
  • La tutela assicurata dalla disciplina del trasferimento d'azienda e quella garantita dal Fondo di garanzia operano su piani distinti e alternativi: la prima regola la continuità dei rapporti di lavoro, la seconda interviene solo nei casi tipici di insolvenza del datore di lavoro previsti dalla normativa speciale.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale è irrilevante quando la risposta interpretativa sulla direttiva richiamata non può incidere sui presupposti di una diversa disciplina sovranazionale che regola il Fondo di garanzia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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