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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa agli anni 1991-1994. Dopo una prima fase di merito, una sentenza della Corte di cassazione con rinvio aveva già affrontato il tema del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario quando sia parte un fallimento. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria regionale ha liquidato il compenso al difensore della curatela e ha posto le spese di lite per metà a carico dell'Agenzia delle Entrate e per metà a carico dell'agente della riscossione. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, per avere il giudice del rinvio disposto la condanna alle spese senza accertare la soccombenza dell'agente della riscossione; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccezione di carenza di legittimazione e responsabilità dell'agente della riscossione; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di riforma della pronuncia sulle spese; (4) omesso esame di un fatto decisivo, perché sarebbe stata disposta la condanna dell'agente pur in assenza di una domanda accolta nei suoi confronti e senza alcun fatto a lui imputabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che, ai fini della ripartizione delle spese di lite, il giudice del rinvio doveva compiere un accertamento espresso sulla soccombenza dell'agente della riscossione; la mancanza di tale verifica integra falsa applicazione delle norme sulla soccombenza e sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la condanna alle spese richiede un accertamento effettivo e motivato della soccombenza della parte onerata; non è sufficiente una mera ripartizione automatica delle spese.
  • La decisione sulle spese che ponga a carico di una parte una quota del compenso presuppone che il giudice espliciti le ragioni per cui quella parte debba essere considerata soccombente, anche solo in parte.
  • L'omessa pronuncia su una specifica eccezione o domanda relativa alla responsabilità processuale o alla regolazione delle spese determina nullità della sentenza.
  • Se il giudice di rinvio regola diversamente le spese rispetto alla precedente decisione, deve confrontarsi con il decisum rescindente e con i presupposti di legge della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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