Cassazione Civile, Ordinanza n. 16919/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dalla società proprietaria/affittante di un complesso aziendale e immobiliare contro il mancato riconoscimento di diversi crediti insinuati al passivo del fallimento dell'affittuaria. I crediti riguardavano: indennità per l'occupazione dell'immobile dopo la dichiarazione di fallimento; differenze inventariali e presunte migliorie ex artt. 2561 e 2562 c.c.; canone o indennizzo per l'uso dell'azienda fino al fallimento; risarcimento/indennizzo per la cessione a terzi o l'uso improprio dell'argilla estratta dalla cava; IVA versata; equo indennizzo per recesso dal contratto di affitto d'azienda ex art. 80-bis l. fall.; IVA su vari pagamenti. Il Tribunale ha ammesso solo parte delle domande, ritenendo già soddisfatta una posta, escludendo il credito per differenze inventariali perché le perizie acquisite mostravano una plusvalenza finale dell'azienda, ammettendo un credito per mancata restituzione dell'azienda sino alla scadenza contrattuale del 10.12.2003, negando l'indennità da recesso ex art. 80-bis l. fall. per mancato rinnovo del contratto dopo tale data e negando il ristoro per l'argilla per difetto di prova dei fatti costitutivi. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 2561 e 2562 c.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che il Tribunale avesse confuso differenze inventariali e migliorie; 2) omesso esame di fatti decisivi nella valutazione delle perizie; 3) violazione delle norme processuali per mancata riunione con altro giudizio pendente; 4) violazione dell'art. 80-bis l. fall. e delle norme sull'interpretazione contrattuale, per il diniego dell'indennità da recesso; 5) violazione dell'art. 55 l. fall. e dei canoni ermeneutici per il diniego del credito relativo all'argilla. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella sostanza e, per il resto, ha dichiarato inammissibili i motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito o perché non colpivano la ratio decidendi (mancata prova dei fatti costitutivi del credito e insussistenza del presupposto del rinnovo contrattuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approccio del Tribunale sulla disciplina dell'affitto d'azienda: la differenza tra le consistenze di inventario iniziali e finali va regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del rapporto e comprende non solo mutamenti quantitativi ma anche quelli qualitativi, con valutazione di deterioramenti e miglioramenti. Ha inoltre affermato che le censure sui risultati peritali e sulla mancata riunione di cause chiedevano in realtà una rilettura del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto all'indennità ex art. 80-bis l. fall., ha confermato che il diritto presuppone la persistenza del contratto al momento del fallimento, esclusa perché il contratto era cessato per scadenza il 10.12.2003. Quanto al credito per l'argilla, ha rilevato che la ricorrente non aveva attaccato la ratio decisiva del diniego, fondata sulla mancata prova dei fatti costitutivi del credito per tardivo deposito della documentazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso ex art. 98 l. fall.
norma processuale di riferimento per l'opposizione allo stato passivo.
nell'affitto d'azienda l'affittuario deve conservare l'efficienza dell'azienda e la differenza inventariale si valuta alla fine del rapporto.
la differenza tra le consistenze di inventario iniziali e finali va regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto.
invocato come criterio ermeneutico del contratto; la Corte non ha accolto la censura perché tendeva a una diversa lettura del merito.
richiamato nei motivi per l'interpretazione complessiva del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
richiamato nei motivi per l'interpretazione secondo buona fede.
richiamato nei motivi come criterio di conservazione degli effetti del contratto.
richiamato nei motivi in tema di interpretazione contrattuale.
richiamato nei motivi come criterio residuale di interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure o la loro idoneità a scalfire la decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica della valutazione delle prove.
richiamato nel motivo sulla mancata riunione/sospensione; la Corte non ha ravvisato violazione censurabile.
richiamato in relazione alla dedotta illegittimità del provvedimento sulla riunione; doglianza ritenuta inammissibile.
richiamato per sostenere l'impugnabilità del provvedimento di riunione/sospensione; la Corte ha escluso la censurabilità del mancato uso della riunione.
l'indennità presuppone che il contratto di affitto sia ancora pendente o rinnovato al momento del fallimento; se il rapporto è cessato per scadenza, il diritto non sussiste.
richiamato nel motivo insieme all'art. 80-bis, ma non fonda una diversa conclusione nel caso concreto.
richiamato per il trattamento dei crediti in sede concorsuale; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata critica alla ratio decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'affitto d'azienda, la differenza tra le consistenze inventariali iniziali e finali deve essere regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del rapporto e comprende sia variazioni quantitative sia variazioni qualitative dell'azienda, compresi deterioramenti e miglioramenti.
- La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni prevista per la locazione non si applica automaticamente all'affitto d'azienda, poiché non è configurabile uno ius tollendi dell'affittuario alla cessazione del rapporto.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione delle prove o di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La mancata riunione di cause connesse non integra, di regola, una nullità processuale deducibile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito.
- Il diritto all'indennità da recesso prevista per l'affitto d'azienda in ambito fallimentare presuppone che il contratto sia ancora in corso o rinnovato al momento del fallimento; se il rapporto è cessato per scadenza, l'indennità non spetta.
- La censura in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se non la attinge, il motivo è inammissibile.
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