Cassazione Penale, Sentenza n. 37401/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo assolto Fiori dal reato previsto dall'art. 594 c.p. e dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 582 c.p., ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (Vannucci). Fiori deduce violazione di legge (artt. 578 e 578-bis c.p.p.) e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale fondato il risarcimento su un giudizio di colpevolezza penale senza adeguata verifica e argomentazione circa la sussistenza dell'illecito civile aquiliano (art. 2043 c.c.) e senza motivare adeguatamente la riduzione dell'entità del danno.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, applicando i criteri indicati dalla Corte Costituzionale, ha verificato la sussistenza dell'illecito civile (nesso causale ed elemento soggettivo) con il criterio della 'probabilità prevalente'. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il fatto non è previsto dalla legge come reato
Il reato contestato è stato ritenuto non sussistente dalla Corte d'appello, con assoluzione dell'imputato
reato estinto per prescrizione
La responsabilità penale per tale reato è stata dichiarata estinta per prescrizione; ciò non impedisce l'accertamento civile del danno
Norma processuale richiamata dal ricorrente; oggetto di valutazione in relazione alla possibilità di guida della cognizione civile nella sede penale
Richiamata nel gravame per aspetti procedurali; il vizio di motivazione è stato ritenuto generico e quindi inammissibile
si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022
La Corte ha spiegato che la disposizione non si applica automaticamente al caso di specie per ragioni temporali e di natura procedurale, confermando la competenza della sezione penale
Fondamento dell'illecito civile aquiliano: la Corte territoriale doveva e ha verificato se la condotta fosse idonea a provocare un danno ingiusto risarcibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021
il giudice dell'impugnazione è chiamato a verificare se sia integrata la fattispecie civilistica aquiliana ... secondo il criterio della "probabilità prevalente"
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il controllo sulle pretese risarcitorie è di natura civilistica e si applica il criterio probatorio del più probabile che non
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità della impugnazione
Massime di principio
- Quando un reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione penale che decide sui soli effetti civili deve valutare la responsabilità civile secondo il criterio della probabilità prevalente ("più probabile che non"), non più con il criterio penalistico del "dàl di la di ogni ragionevole dubbio".
- Il giudice deve accertare, e motivare specificamente, sia il nesso causale tra condotta ed evento lesivo sia l'elemento soggettivo rilevante per l'illecito civile (colpa/intentio), adottando un'ermeneutica distinta da quella penale.
- Le deduzioni in cassazione devono essere specifiche e non generiche: la mancata contestazione puntuale della valutazione probatoria del giudice di merito comporta il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- La sezione penale della Cassazione mantiene competenza sui ricorsi che impugnano decisioni civili connesse a procedimenti penali, salvo i limiti temporali e soggettivi introdotti dalla normativa recente (art. 573 c.p.p. e sue limitazioni operative).
- In caso di riduzione del risarcimento da parte del giudice d'appello in conseguenza di assoluzioni o prescrizioni, il motivo dell'adeguamento deve essere illustrato con riferimento al materiale probatorio e alle ragioni per cui la responsabilità civile risulta attenuata.
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