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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9908/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso avvisi di accertamento catastale (rettifica delle rendite per complessivi €137.540,00 e €277.240,00) relativi agli impianti strumentali (diga e galleria) della centrale idroelettrica di Coghinas (Oschiri). La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) vizio di motivazione degli avvisi e mancata descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti in relazione alla procedura DOCFA; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova da parte dell'Agenzia circa la correttezza dei valori e la comparabilita con le dighe di Gusana e Pagghiolu; 3) omesso esame di fatto decisivo, in particolare della perizia tecnico-contabile prodotta dall'ENEL; 4) richiesta di consulenza tecnica non valutata e quindi nullita per violazione delle norme procedurali (art. 546/92 e correlate); 5) omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi all'idoneita della rettifica e violazione dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'ultimo motivo (omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.), ritenendo che la Corte territoriale non abbia dato adeguata statuizione sulle censure svolte dall'appellante e non abbia valutato le prove poste a fondamento del gravame. Il primo motivo è stato respinto e gli altri sono stati assorbiti. Per l'omessa pronuncia la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per nuovo esame. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la Corte ha comunque disposto la cassazione parziale e il rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Denunciata violazione della motivazione degli avvisi catastali; la Corte richiama l'indirizzo secondo cui, nel procedimento DOCFA, la motivazione può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi di fatto non sono disattesi dall'Ufficio

  • D.P.R. 1/12/1949, n. 1142

    Richiamato come fonte normativa sulle procedure di aggiornamento e stima catastale; la Corte considera che l'Ufficio abbia agito nei limiti previsti per la stima

  • D.M. 19/04/1994, n. 701

    Regolamento sull'automazione delle procedure catastali; definisce procedimento diretto e indiretto di stima che la Corte utilizza per inquadrare il metodo seguito dall'Agenzia

  • R.D. 13/04/1939, n. 652

    Richiamato come riferimento normativo storico per i criteri di stima usati dall'Ufficio

  • Art. 2697 c.c.

    Denunciata violazione relativa alla ripartizione dell'onere della prova sulla comparabilita dei beni; la Corte valorizza la valutazione tecnica dell'Ufficio quando fondata su elementi comparativi descritti

  • Art. 360 c.p.c.

    Norma sulla impugnazione in Cassazione utilizzata per i motivi di violazione di legge e di omessa pronuncia; la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia ai sensi del n.4

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio che l'omessa pronuncia su domanda o motivo costituisce vizio che rende nulla la decisione; la Corte ha ritenuto esistente tale vizio nella sentenza impugnata

  • D.L. 23/01/1993, n. 16 conv. Legge 24/03/1993, n. 77 e D.L. 14/03/1988, n. 77

    Richiamati in relazione ai criteri di calcolo della rendita catastale e alle modalita del procedimento diretto (reddituale); la Corte ha descritto tali presupposti per spiegare il metodo usato dall'Ufficio

Massime di principio

  • Nel procedimento DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica può essere assorbito dalla mera indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto non sono contestati dall'amministrazione; se invece vi e disaccordo sui fatti occorre motivazione specifica che identifichi le differenze
  • Quando l'amministrazione usa elementi comparativi (es. costi o rendite di altri impianti) deve dimostrarne la comparabilita e descriverne le caratteristiche; se la comparabilita e centrale l'onere probatorio grava sull'ufficio
  • La produzione in giudizio di una perizia tecnica di parte rilevante e depositata nei termini impone al giudice di merito di valutarla espressamente; l'omessa considerazione costituisce omessa pronuncia su fatto decisivo
  • La mancata pronuncia della parte motiva o su questioni specifiche dedotte in appello determina vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e puo condurre alla cassazione e al rinvio per nuovo esame
  • Per tutelare la posizione del contribuente conviene sempre specificare nel ricorso e nell'appello tutti i punti di doglianza in modo integrale e allegare le prove tecniche in forma completa, indicando espressamente la richiesta di CTU o consulenza se ritenuta necessaria
  • In casi di valutazioni tecnico-economiche complesse (opere idrauliche, impianti ecc.) il giudice di merito deve motivare la scelta del metodo di stima (diretto o indiretto) e spiegare la comparazione tecnica adottata, per garantire il diritto di difesa e la verificabilita della decisione

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