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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9815/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma per essere stata operata una liquidazione delle spese processuali (primo grado e appello) inferiore ai valori minimi tabellari previsti dai parametri ministeriali (DM n.55/2014 aggiornato dal DM n.37/2018) e senza adeguata quantificazione per fasi, in relazione al valore della lite pari a € 3.231,33.

La decisione

Ricorso accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione della disciplina di liquidazione dei parametri tariffari aggiornata dal DM 37/2018: ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, ad altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. La Corte ha inoltre affermato il principio di diritto secondo cui, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può liquidare compensi o spese al di sotto dei valori minimi fissati dal DM n.55/2014 come modificato dal DM n.37/2018.

Norme richiamate

  • D.M. 55/2014 (art.4, comma primo)

    ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate; possono essere aumentati di regola sino all'80% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50%; per la fase istruttoria aumento di regola fino al 100% e diminuzione non oltre il 70%

    I valori tabellari, dopo l'aggiornamento, sono vincolanti nella parte relativa ai limiti massimi di riduzione: il giudice non può scendere al di sotto della percentuale minima di riduzione prevista (cioè non oltre il -50% rispetto al valore base, salvo diversa convenzione).

  • D.M. 37/2018

    modifica il D.M. 55/2014 introducendo limiti più stringenti alla riduzione dei parametri medi

    Ha introdotto soglie minime percentuali di riduzione che delimitano la discrezionalità giudiziale nelle liquidazioni; tali minimi hanno carattere inderogabile nelle ipotesi di liquidazione giudiziale in assenza di accordo.

  • Legge 247/2012 (art.13, comma 6 e correlati)

    aggiornamento biennale dei parametri medi con decreto del Ministero della Giustizia, di intesa con il Consiglio Nazionale Forense; applicazione dei parametri in caso di mancata determinazione consensuale o di liquidazione giudiziale

    Attribuisce al Ministero, d'intesa col CNF, la competenza ad aggiornare i parametri e individua i casi in cui i parametri sono obbligatoriamente applicabili (tra cui la liquidazione giudiziale), giustificando la finalità pubblica dei parametri stessi.

  • Codice di procedura civile (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; artt. 91, 132 c.p.c.; art.118 disp. att. c.p.c.)

    art.360 n.3: motivi di cassazione per violazione di legge; vengono richiamati anche artt. relativi alla liquidazione delle spese e motivazione delle decisioni

    La censura impugnatoria è fondata sotto il profilo di violazione di legge nella materia della liquidazione delle spese di lite; la Cassazione esercita il controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano i parametri di liquidazione.

  • Giurisprudenza e principi della Corte di Giustizia UE (citati nella sentenza)

    richiamo a pronunce come C-35/1999, C-427/2017 e altre in tema di ammissibilità di tariffe minime e loro compatibilità col diritto UE

    La fissazione di minimi tariffari da organi pubblici è compatibile con le regole UE purché persegua obiettivi di interesse generale e le restrizioni alla concorrenza siano limitate a quanto necessario; la modifica dei parametri ministeriali è ritenuta legittima e non discriminatoria.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese avviene in forza dei parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 37/2018, il giudice non può disporre importi inferiori ai valori minimi individuati dalle tabelle, se non esiste una diversa convenzione tra le parti.
  • La liquidazione delle spese deve, di regola, tenere conto della quantificazione per fasi (es. fase introduttiva, istruttoria, decisione) e non essere attribuita con un unico importo omnicomprensivo senza adeguata motivazione.
  • Le parti possono comunque liberamente concordare compensi inferiori ai minimi tabellari; la limitazione dell'intervento giudiziale riguarda la liquidazione in assenza di accordo.
  • In sede di impugnazione per cassazione è possibile ottenere l'annullamento della decisione che abbia violato i limiti di riduzione previsti dai parametri ministeriali; il giudice di rinvio dovrà ricalcolare le spese conformemente ai parametri vigenti.
  • Prima di liquidare le spese sotto la soglia minima, il giudice deve verificare l'esistenza di una convenzione tra le parti o di circostanze che giustifichino diversamente la riduzione; l'assenza di tali elementi comporta l'illegittimità della riduzione.

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