Cassazione Civile, Sentenza n. 9845/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due cartelle esattoriali relative alla TARSU per gli anni 2005 e 2010 per nullità connessa a: illegittimità della pretesa sostanziale e numerosi vizi formali, in particolare mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente e difetto di motivazione/omessa indicazione degli atti (ruolo, delibere comunali) posti a fondamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata sottoscrizione, richiamando il principio che la sottoscrizione non è elemento essenziale dell'atto quando la cartella sia comunque inequivocabilmente riferibile all'organo che l'ha emessa; inoltre ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità il motivo sul difetto di motivazione, osservando che le cartelle erano precedute da atti impositivi (avviso di accertamento per 2005 e avviso di pagamento per 2010) noti e autonomamente impugnati, per cui la cartella non poteva essere annullata per carenza motivazionale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 25
La cartella va predisposta secondo il modello ministeriale; il modello non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa dell'esattore, è sufficiente l'intestazione e l'identificabilità dell'autorità emittente
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4
Previsione richiamata con riferimento all'eventuale obbligo di sottoscrizione del ruolo: la violazione può essere superata dalla riferibilità dell'atto all'organo emittente e, in assenza di sanzione espressa, non determina automaticamente nullità
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Richiamato come premessa della censura di violazione di legge (motivazione sulla sottoscrizione); Corte ha rigettato il motivo ritenendo corretta applicazione dei principi di diritto richiamati
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Richiamato con riguardo al vizio di motivazione: la Corte osserva che la critica ai fatti del merito non è sindacabile in questa sede salvo i limiti e i requisiti di specificità previsti da questa norma
d.lgs. n. 546/1992, art. 62
Principio che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni tali da escludere l'applicazione delle regole ordinarie di cassazione (limiti di sindacabilità del merito)
legge n. 241/1990, art. 3
Richiamata in relazione al principio generale di motivazione degli atti amministrativi; la Corte precisa che la cartella, se preceduta da altro atto impositivo noto e impugnato, non richiede una motivazione autonoma estesa
legge n. 212/2000, art. 7
Richiamata in tema di garanzie del contribuente e motivazione degli atti tributari; la Corte ne sottolinea l'applicabilità ma chiarisce i limiti quando la cartella rinvia ad atti precedenti già conosciuti
legge n. 549/1995, art. 1, comma 87
Consente, in caso di sistemi informatici, la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile individuato da determina: utile per giustificare l'assenza di firma
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 e codice di procedura civile, art. 348-ter
Richiamati in relazione ai limiti di sindacabilità delle 'doppie conformi' e dei motivi di cassazione: la Corte ribadisce che non è consentita, in cassazione, una rinnovata valutazione del merito o della motivazione già due volte conforme
Massime di principio
- La mancanza della sottoscrizione autografa sulla cartella di pagamento non comporta automaticamente la nullità se l'atto è chiaramente riferibile all'organo che lo ha emesso; il contribuente deve dimostrare l'irreferibilità o il concreto pregiudizio
- Una cartella di pagamento che segue e rinvia a un atto impositivo (avviso di accertamento o avviso di pagamento) già notificato e autonomamente impugnato non richiede una motivazione autonoma completa: la conoscenza dell'atto presupposto da parte del contribuente esclude il vizio di motivazione della cartella
- Per contestare in Cassazione vizi di diritto è necessaria specificità e corretta enunciazione della norma violata; non è consentito trasformare in doglianza di diritto una critica alla valutazione delle risultanze di fatto del giudice di merito
- Se si deduce la carenza di un requisito formale (es. sottoscrizione del ruolo), il contribuente deve fornire elementi o richiedere accesso per provarne l'effettiva mancanza; in assenza di sanzione espressa la nullità non scatta automaticamente
- Nei giudizi tributari la 'doppia conforme' (decisioni di merito allineate) limita il sindacato della Corte di Cassazione sul vizio motivazionale: molte censure di merito risultano quindi inammissibili
- Quando si impugna una cartella, è utile allegare nel ricorso e nelle fasi successive copia degli atti impugnati (cartelle, avvisi, ruolo, delibere) e indicare con precisione il difetto contestato per soddisfare il requisito di specificità richiesto in cassazione
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