Cassazione Civile, Sentenza n. 9818/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della liquidazione delle spese processuali: la ricorrente deduceva che il Tribunale aveva attribuito somme complessive inferiori ai minimi tabellari previsti per il valore della lite (€ 3.553,25), senza procedere ad una liquidazione distinta per fasi, violando l'art. 4 D.M. 55/2014 (nella versione novellata dal D.M. 37/2018) e le norme processuali pertinenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse liquidato le spese al di sotto della riduzione minima consentita dalle nuove percentuali previste dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e senza la necessaria distinzione per fasi. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma ad altra sezione per nuova liquidazione, demandando anche la pronuncia sulle spese di legittimità. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in assenza di diversa convenzione, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili stabiliti dal nuovo regolamento.
Norme richiamate
D.M. 55/2014
La Corte interpreta la norma, nella versione novellata dal D.M. 37/2018, come imponendo valori minimi inderogabili per la riduzione dei parametri di liquidazione; il giudice non può ridurre oltre la percentuale minima prevista dal regolamento
D.M. 37/2018
modifiche all'art. 4 del D.M. 55/2014
Le modifiche hanno circoscritto la discrezionalità giudiziale introducendo soglie minime di riduzione (non oltre il 50% in generale; limiti specifici per la fase istruttoria), che la Cassazione ritiene inderogabili in caso di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione
L. 247/2012
art. 13, comma 6 (e riferimenti commi 7 e 10)
Stabilisce la competenza del Ministro della Giustizia ad aggiornare i parametri biennalmente e collega l'equità del compenso ai parametri regolamentari; la Corte usa questa norma per sostenere la legittimità e la finalità pubblica dei parametri ministeriali
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; artt. 91, 132, comma 2, n.4; 118 disp. att. c.p.c.
Richiamate in relazione ai profili di impugnazione per violazione di norme processuali e alle modalità di liquidazione delle spese; la violazione censurata è stata ritenuta fondata ai sensi dell'art. 360 n.3
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per affermare che l'introduzione di parametri minimi da un organo pubblico può essere compatibile con le regole UE sulla concorrenza se mirata a obiettivi legittimi di interesse generale e proporzionata
Trattato dell'Unione Europea (TUE)
Richiamato nel contesto della verifica di compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto UE (cooperazione leale e limiti alle restrizioni alla concorrenza)
Direttiva 2006/123/CE
art. 15, comma 2, lett. g) (richiamo generale)
Citata per sostenere che i parametri hanno portata generale e non risultano discriminatori rispetto alla disciplina europea dei servizi
Massime di principio
- Se la liquidazione delle spese e dei compensi avviene in base ai parametri del D.M. 55/2014 nella versione modificata dal D.M. 37/2018, il giudice non può ridurre gli importi al di sotto delle soglie minime percentuali stabilite dal regolamento.
- La liquidazione delle spese deve, ove rilevante, essere articolata per fasi; l'attribuzione di un unico importo onnicomprensivo senza distinzione può essere censurata se comporta una riduzione al di sotto dei minimi regolamentari.
- In presenza di una diversa convenzione scritta tra le parti (accordo sul compenso), le parti possono derogare ai parametri; in assenza di tale convenzione, il giudice è vincolato ai minimi regolamentari.
- Chi contesta una liquidazione in cui le spese risultano inferiori ai minimi stabiliti può ottenere l'annullamento o la riforma della decisione in sede di impugnazione (anche Cassazione) invocando la violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 come modificato.
- L'adozione dei parametri da parte del Ministero, previo parere del Consiglio di Stato e con coinvolgimento del CNF, rafforza la legittimità pubblicistica dei limiti e la loro compatibilità, salvo verifica di sproporzione rispetto agli obiettivi di interesse generale
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