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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9832/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale relativa alla TARSU 2002; contestazione della decadenza dei termini per accertamento e riscossione e della mancanza del presupposto impositivo in quanto area portuale; questione principale processuale relativa alla nullita' della notifica dell'avviso di accertamento per mancata relata, eccezione sollevata con memoria illustrativa dopo che il Comune aveva prodotto la documentazione attestante la notifica tramite servizio postale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Marina di Villasimius. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per nullita' della notifica in assenza di relata, annullando anche la cartella. La CTR di appello ha riformato la decisione, ritenendo che la mancata allegazione della relata, nel caso di notifica effettuata direttamente dall'ente impositore a mezzo servizio postale, costituisce al piu' una irregolarita' e non la nullita' dell'atto, e che l'eccezione doveva essere prospettata secondo le regole processuali (nel ricorso o con motivi nuovi) e non tramite mera memoria illustrativa. La Cassazione ha confermato che quando la notifica e' eseguita dal servizio postale a cura dell'amministrazione non e' richiesta la relata dell'ufficiale giudiziario, ha richiamato la presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione (art. 1335 c.c.) e precedenti giurisprudenziali che qualificano la mancanza della relata come irrilevante, ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi di cassazione non specificamente censurati

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina del processo tributario; limiti all'introduzione di nuovi motivi in memoria illustrativa (art. 24 e 32 richiamati): i motivi di impugnazione devono essere specificati nel ricorso introduttivo, con possibilita' limitata di motivi aggiunti per documenti nuovi

  • codice di procedura civile

    Art. 360 cod. proc. civ. richiamato come base per i motivi di cassazione; richiamati anche principi sugli oneri probatori e sulla funzione della relata (articoli vari citati nella motivazione della CTR e Cassazione). La Corte sottolinea che il giudice di merito puo' decidere su piu' rationes decidendi e che tali decisioni vanno impugnate entrambe

  • legge 20 novembre 1982, n. 890

    Norme sul procedimento di notificazione mediante ufficiale giudiziario e sulle relative formalita'; la sentenza distingue tra la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario (con relata) e la notificazione effettuata dall'amministrazione tramite servizio postale

  • legge n. 146/1998

    Consente all'amministrazione finanziaria, dal 15 maggio 1998, di notificare direttamente gli atti mediante servizio postale; cio' legittima le notifiche dirette senza necessita' della relata dell'ufficiale giudiziario

  • codice civile

    Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione: la ricezione del plico postale fa operare la presunzione di conoscenza salvo prova di impossibilita' senza colpa del destinatario

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Previsione relativa all'imposizione di un ulteriore importo per il ricorso: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Se l'atto di accertamento e' notificato direttamente dall'amministrazione tramite servizio postale, l'assenza della relata dell'ufficiale giudiziario non comporta di per se' la nullita' della notifica ma al piu' una irregolarita' non rilevabile se non comprovata la mancata ricezione
  • La presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione (art. 1335 c.c.) opera per la notifica via posta: il destinatario deve provare, senza sua colpa, l'impossibilita' di prendere cognizione dell'atto per superarla
  • I motivi di impugnazione nel processo tributario devono essere specificati nel ricorso introduttivo; le memorie illustrative non possono essere utilizzate per introdurre nuovi motivi di illegittimita' che non siano gia' dedotti, salvo i limitati casi di documenti nuovi previsti dalla normativa
  • Quando il giudice di merito decide su piu' ragioni autonome di diritto (rationes decidendi), la parte che intende impugnare la decisione deve censurarle tutte in sede di appello o ricorso per evitare l'inammissibilita' delle censure successive
  • Se si intende contestare la validita' della notifica di un atto tributario, e' opportuno sollevare l'eccezione tempestivamente nel ricorso di primo grado o, se emergono nuovi documenti prodotti dalla controparte, proporre motivi nuovi con la necessaria notificazione alla controparte; non affidarsi esclusivamente alle memorie illustrative

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