Cassazione Civile, Sentenza n. 9832/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale relativa alla TARSU 2002; contestazione della decadenza dei termini per accertamento e riscossione e della mancanza del presupposto impositivo in quanto area portuale; questione principale processuale relativa alla nullita' della notifica dell'avviso di accertamento per mancata relata, eccezione sollevata con memoria illustrativa dopo che il Comune aveva prodotto la documentazione attestante la notifica tramite servizio postale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Marina di Villasimius. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per nullita' della notifica in assenza di relata, annullando anche la cartella. La CTR di appello ha riformato la decisione, ritenendo che la mancata allegazione della relata, nel caso di notifica effettuata direttamente dall'ente impositore a mezzo servizio postale, costituisce al piu' una irregolarita' e non la nullita' dell'atto, e che l'eccezione doveva essere prospettata secondo le regole processuali (nel ricorso o con motivi nuovi) e non tramite mera memoria illustrativa. La Cassazione ha confermato che quando la notifica e' eseguita dal servizio postale a cura dell'amministrazione non e' richiesta la relata dell'ufficiale giudiziario, ha richiamato la presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione (art. 1335 c.c.) e precedenti giurisprudenziali che qualificano la mancanza della relata come irrilevante, ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi di cassazione non specificamente censurati
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992
Disciplina del processo tributario; limiti all'introduzione di nuovi motivi in memoria illustrativa (art. 24 e 32 richiamati): i motivi di impugnazione devono essere specificati nel ricorso introduttivo, con possibilita' limitata di motivi aggiunti per documenti nuovi
codice di procedura civile
Art. 360 cod. proc. civ. richiamato come base per i motivi di cassazione; richiamati anche principi sugli oneri probatori e sulla funzione della relata (articoli vari citati nella motivazione della CTR e Cassazione). La Corte sottolinea che il giudice di merito puo' decidere su piu' rationes decidendi e che tali decisioni vanno impugnate entrambe
legge 20 novembre 1982, n. 890
Norme sul procedimento di notificazione mediante ufficiale giudiziario e sulle relative formalita'; la sentenza distingue tra la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario (con relata) e la notificazione effettuata dall'amministrazione tramite servizio postale
legge n. 146/1998
Consente all'amministrazione finanziaria, dal 15 maggio 1998, di notificare direttamente gli atti mediante servizio postale; cio' legittima le notifiche dirette senza necessita' della relata dell'ufficiale giudiziario
codice civile
Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione: la ricezione del plico postale fa operare la presunzione di conoscenza salvo prova di impossibilita' senza colpa del destinatario
d.P.R. n. 115 del 2002
Previsione relativa all'imposizione di un ulteriore importo per il ricorso: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Se l'atto di accertamento e' notificato direttamente dall'amministrazione tramite servizio postale, l'assenza della relata dell'ufficiale giudiziario non comporta di per se' la nullita' della notifica ma al piu' una irregolarita' non rilevabile se non comprovata la mancata ricezione
- La presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione (art. 1335 c.c.) opera per la notifica via posta: il destinatario deve provare, senza sua colpa, l'impossibilita' di prendere cognizione dell'atto per superarla
- I motivi di impugnazione nel processo tributario devono essere specificati nel ricorso introduttivo; le memorie illustrative non possono essere utilizzate per introdurre nuovi motivi di illegittimita' che non siano gia' dedotti, salvo i limitati casi di documenti nuovi previsti dalla normativa
- Quando il giudice di merito decide su piu' ragioni autonome di diritto (rationes decidendi), la parte che intende impugnare la decisione deve censurarle tutte in sede di appello o ricorso per evitare l'inammissibilita' delle censure successive
- Se si intende contestare la validita' della notifica di un atto tributario, e' opportuno sollevare l'eccezione tempestivamente nel ricorso di primo grado o, se emergono nuovi documenti prodotti dalla controparte, proporre motivi nuovi con la necessaria notificazione alla controparte; non affidarsi esclusivamente alle memorie illustrative
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