Cassazione Penale, Sentenza n. 50122/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2023 che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra una serie di condanne (cinque sentenze) relative a omicidi, favoreggiamento e reati connessi agli stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con specifico riferimento ai reati associativi indicati nelle sentenze n. 3) e n. 5) (art. 74 D.P.R. 309/1990), sostenendo che si tratterebbe di un unico reato permanente giudicato per tranche e che, dunque, la continuazione andava riconosciuta.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato la correttezza del rigetto della continuazione con riferimento agli omicidi e al favoreggiamento (motivazione del giudice dell'esecuzione ritenuta adeguata), ma ha annullato l'ordinanza limitatamente ai reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (sentenze n. 3 e n. 5), rilevando che il giudice dell'esecuzione non si è confrontato adeguatamente con il contenuto delle sentenze e non ha valutato la parziale sovrapposizione cronologica e la natura 'permanente' delle condotte. Ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio specifico sulla continuazione tra quei reati associativi.
Norme richiamate
Principio della continuazione: la riduzione del trattamento sanzionatorio è possibile quando le condotte siano frutto di un medesimo disegno criminoso, cioè quando l'agente abbia avuto una rappresentazione unitaria del programma criminoso sin dal momento ideativo
Regola applicabile ai casi di reato permanente giudicato per tranche; richiede che il giudice valuti se le frazioni costituiscano un unico reato permanente e, dunque, se sia corretta l'applicazione della disciplina prevista per la continuazione o altra soluzione procedurale
Norma sulla disciplina sanzionatoria per reati connessi agli stupefacenti; nel caso esaminato i reati associativi ex art. 74 sono stati al centro del dubbio circa la loro eventuale unicità e permanenza nel tempo
art. 416 bis cod. pen. (e art. 7 L. 203/1991 richiamata)
Aggravante per associazione di tipo mafioso o analoghe forme di condotta associativa; la Corte ha richiamato l'occorrenza di verificare se l'aggravante fosse stata esclusa o meno, non potendosi fondare la decisione di esclusione della continuazione su una lacunosa valutazione dell'aggravante
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede che al momento dell'ideazione del primo reato esistesse, almeno nelle linee essenziali, un progetto unitario che comprendesse i reati successivi; la mera ricaduta dei reati nelle attività di un sodalizio non è sufficiente
- Quando la domanda riguarda la continuazione tra un reato associativo e reati fine, il giudice deve accertare puntualmente che ogni reato fine fosse programmato 'ab origine' e non conseguenza di circostanze sopravvenute o contingenti
- Per reati 'permanenti' giudicati per tranche è necessario valutare la sovrapposizione cronologica e funzionale tra le tranche: se emerge unicità del momento deliberativo o continuità, può trovare applicazione la disciplina prevista per la continuazione o altri istituti previsti dal codice di procedura
- In sede esecutiva il giudice deve motivare in modo concreto e confrontarsi con il contenuto delle sentenze richiamate: decisioni lacunose o generiche relative alla natura aggravante o alla temporalità possono essere annullate in Cassazione
- La valutazione della continuazione richiede l'analisi di indicatori multipli (unitarietà del contesto, brevità dei tempi, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti); la presenza isolata di un solo indicatore non basta se gli altri elementi negano un disegno unitario
- Se la Corte di merito esclude la continuazione per alcuni reati sulla base di elementi specifici e motivati (es. determinazioni sopravvenute per omicidi), tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione; viceversa, omissioni o travisamenti rispetto a reati associativi e permanenti giustificano il rinvio per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →