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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50122/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2023 che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra una serie di condanne (cinque sentenze) relative a omicidi, favoreggiamento e reati connessi agli stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con specifico riferimento ai reati associativi indicati nelle sentenze n. 3) e n. 5) (art. 74 D.P.R. 309/1990), sostenendo che si tratterebbe di un unico reato permanente giudicato per tranche e che, dunque, la continuazione andava riconosciuta.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato la correttezza del rigetto della continuazione con riferimento agli omicidi e al favoreggiamento (motivazione del giudice dell'esecuzione ritenuta adeguata), ma ha annullato l'ordinanza limitatamente ai reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (sentenze n. 3 e n. 5), rilevando che il giudice dell'esecuzione non si è confrontato adeguatamente con il contenuto delle sentenze e non ha valutato la parziale sovrapposizione cronologica e la natura 'permanente' delle condotte. Ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio specifico sulla continuazione tra quei reati associativi.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione: la riduzione del trattamento sanzionatorio è possibile quando le condotte siano frutto di un medesimo disegno criminoso, cioè quando l'agente abbia avuto una rappresentazione unitaria del programma criminoso sin dal momento ideativo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola applicabile ai casi di reato permanente giudicato per tranche; richiede che il giudice valuti se le frazioni costituiscano un unico reato permanente e, dunque, se sia corretta l'applicazione della disciplina prevista per la continuazione o altra soluzione procedurale

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma sulla disciplina sanzionatoria per reati connessi agli stupefacenti; nel caso esaminato i reati associativi ex art. 74 sono stati al centro del dubbio circa la loro eventuale unicità e permanenza nel tempo

  • art. 416 bis cod. pen. (e art. 7 L. 203/1991 richiamata)

    Aggravante per associazione di tipo mafioso o analoghe forme di condotta associativa; la Corte ha richiamato l'occorrenza di verificare se l'aggravante fosse stata esclusa o meno, non potendosi fondare la decisione di esclusione della continuazione su una lacunosa valutazione dell'aggravante

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede che al momento dell'ideazione del primo reato esistesse, almeno nelle linee essenziali, un progetto unitario che comprendesse i reati successivi; la mera ricaduta dei reati nelle attività di un sodalizio non è sufficiente
  • Quando la domanda riguarda la continuazione tra un reato associativo e reati fine, il giudice deve accertare puntualmente che ogni reato fine fosse programmato 'ab origine' e non conseguenza di circostanze sopravvenute o contingenti
  • Per reati 'permanenti' giudicati per tranche è necessario valutare la sovrapposizione cronologica e funzionale tra le tranche: se emerge unicità del momento deliberativo o continuità, può trovare applicazione la disciplina prevista per la continuazione o altri istituti previsti dal codice di procedura
  • In sede esecutiva il giudice deve motivare in modo concreto e confrontarsi con il contenuto delle sentenze richiamate: decisioni lacunose o generiche relative alla natura aggravante o alla temporalità possono essere annullate in Cassazione
  • La valutazione della continuazione richiede l'analisi di indicatori multipli (unitarietà del contesto, brevità dei tempi, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti); la presenza isolata di un solo indicatore non basta se gli altri elementi negano un disegno unitario
  • Se la Corte di merito esclude la continuazione per alcuni reati sulla base di elementi specifici e motivati (es. determinazioni sopravvenute per omicidi), tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione; viceversa, omissioni o travisamenti rispetto a reati associativi e permanenti giustificano il rinvio per nuovo esame

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