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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08661/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il lavoratore chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal giugno 2002 al settembre 2007, con mansioni di manovale nel settore edile artigiano, e il pagamento delle differenze retributive, anche per lavoro straordinario svolto il sabato. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il rapporto e condannando il datore di lavoro al pagamento di euro 40.000,00, ritenendo provato lo straordinario sulla base di deposizioni testimoniali e presunzioni semplici, quantificandolo prudenzialmente in quattro ore al sabato per settimane alterne, e rilevando altresì un atto di dimissioni quale causa di cessazione del rapporto. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le testimonianze e avesse erroneamente considerato i conteggi allegati, predisposti per otto ore giornaliere del sabato e non per quattro ore; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 432 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse applicato in modo improprio un criterio equitativo per stabilire l'an del lavoro straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, censura non proponibile come violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c.; inoltre la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e intelligibile, e il motivo è stato giudicato anche non specifico per mancata trascrizione e localizzazione dei conteggi richiamati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello non aveva deciso in via equitativa, ma aveva ritenuto provato lo svolgimento di lavoro straordinario sulla base delle prove testimoniali e delle presunzioni semplici, affermando la certezza dell'an della prestazione straordinaria e utilizzando la prudenziale quantificazione di quattro ore per ciascun sabato e per due sabati al mese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione non può essere usata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è censurabile solo l'utilizzo di prove non dedotte, di prove legali disattese o di prove legali trattate come se non fossero valutabili liberamente.

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione rileva solo in caso di mancanza grafica della motivazione o di motivazione talmente oscura da risultare incomprensibile; non ricorre quando la sentenza espone in modo idoneo le ragioni della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 4; n. 5

    La Corte ribadisce che non è consentito veicolare sotto i numeri 3 o 4, né sotto il n. 5, una censura che si risolva nella critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 432 c.p.c.

    Non risulta violato perché il giudice di merito non ha liquidato equitativamente l'an del lavoro straordinario, ma ha accertato il fatto mediante il materiale istruttorio e le presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova: la Corte territoriale ha ritenuto assolto l'onere probatorio del lavoratore attraverso testimonianze e presunzioni.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere la trascrizione o comunque l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda.

  • art. 369 c.p.c.

    A presidio della specificità del ricorso, il ricorrente deve fornire elementi idonei a consentire l'individuazione e il reperimento dei documenti richiamati nel giudizio di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti, fuori dai limiti legali, o abbia attribuito valore di piena prova a elementi liberamente valutabili.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. è configurabile solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente/inesistente sul piano grafico; non basta la sua eventuale non condivisibilità o sinteticità.
  • Quando il giudice di merito accerta un fatto costitutivo del diritto sulla base di testimonianze e presunzioni semplici, non vi è decisione equitativa né violazione dell'art. 2697 c.c., se l'onere probatorio risulta in concreto assolto dalla parte onerata.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di specificità: i documenti e i conteggi richiamati devono essere trascritti o comunque puntualmente individuati e localizzati negli atti di causa.
  • La deduzione di lavoro straordinario può essere fondata anche su presunzioni semplici e su una quantificazione prudenziale dell'entità delle ore, purché il giudice abbia già ritenuto provato l'an della prestazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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