Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36737/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca negoziatrice, di assegni di traenza muniti di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto ritenuto non legittimato all’incasso. Il giudice di primo grado aveva condannato la banca al risarcimento in favore della società attrice; la Corte d’appello aveva respinto l’appello della banca. In Cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c., sostenendo che non potesse ravvisarsi sua responsabilità poiché il giratario per l’incasso era munito di poteri di rappresentanza della società creditrice ed aveva anche sottoscritto lo specimen; 2) violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 43 del r.d. n. 1736/1933, assumendo che la pretesa corresponsabilità della società per omessa informazione circa gli avvicendamenti nella rappresentanza non fosse eccezione nuova ma mera difesa, e che quindi la Corte d’appello avesse errato nel considerarla inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata ai principi delle Sezioni Unite sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno non trasferibile, richiamando il contatto sociale qualificato e l’obbligo professionale di protezione gravante sull’operatore bancario. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e, comunque, non colpivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d’appello, in particolare la tardività dell’eccezione di corresponsabilità della società e l’assenza di prova di un obbligo contrattuale di comunicazione delle variazioni rappresentative, oltre all’opponibilità ai terzi della variazione iscritta nel registro delle imprese. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La norma sulla legge assegni è letta nel senso che il soggetto che paga l’assegno non trasferibile deve rispettare le regole di identificazione del legittimo portatore; la banca negoziatrice risponde verso i soggetti tutelati dalla norma, ma può liberarsi provando di aver agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per inquadrare la responsabilità della banca nell’alveo dell’inadempimento contrattuale e non della responsabilità oggettiva.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Parametro della diligenza dell’operatore professionale che consente alla banca di provare che l’inadempimento non le è imputabile ove abbia agito con la diligenza richiesta dalla sua qualità.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della tesi della ricorrente.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per la dedotta corresponsabilità del danneggiato/creditore; la censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata come questione nuova e perché implicava una rivisitazione del fatto.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva la deduzione della corresponsabilità della società perché proposta solo in appello; la Cassazione non ha censurato tale ratio.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato per ricondurre il contatto sociale qualificato alla fonte delle obbligazioni.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati quali norme che enucleano i doveri di correttezza e buona fede operanti nel contatto qualificato.

  • art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933

    Interpretato dalle Sezioni Unite nel senso che la responsabilità del banchiere che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario è contrattuale e presuppone la possibilità per la banca di provare l’assenza di imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per dare atto della trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in presenza di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La banca negoziatrice che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde a titolo contrattuale, in forza di un contatto sociale qualificato che le impone obblighi professionali di protezione verso i soggetti interessati al buon fine dell’operazione.
  • In tale ambito la banca non è responsabile in modo oggettivo: può andare esente da responsabilità provando che l’inadempimento non le è imputabile, avendo agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
  • Chi impugna in cassazione una sentenza fondata su più rationes decidendi autonome deve censurare tutte le basi argomentative della decisione; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
  • Le censure che richiedono una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che si traducano in un effettivo errore di diritto o in un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Una questione di corresponsabilità del danneggiato o del creditore, se dedotta per la prima volta in appello, può essere dichiarata tardiva ex art. 345 c.p.c.; in cassazione non è sufficiente prospettarla come violazione di legge se in concreto richiede un accertamento fattuale non compiuto nei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieAssegno non trasferibileImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.