Cassazione Civile, Ordinanza n. 07583/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza tributaria che aveva condannato la Regione al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'amministrazione ha effettuato il pagamento solo dopo l'avvio dell'ottemperanza. Il giudice dell'ottemperanza ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto pagamento e ha compensato le spese del procedimento. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta senza adeguata motivazione sulla soccombenza virtuale e quindi in violazione dei criteri di regolazione delle spese nel processo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la condanna alle spese in favore del contribuente costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile e che il pagamento sopravvenuto da parte dell'amministrazione può legittimare la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, ha ritenuto corretta la compensazione fondata sulla soccombenza virtuale, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo chiaro sull'esiguità del tempo intercorso tra la messa in mora e il pagamento. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la disciplina delle spese segue il criterio della soccombenza; la compensazione è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni non illogiche o erronee. Per le spese poste a carico dell'amministrazione finanziaria opera una disciplina speciale sulla riscossione.
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le sentenze che condannano l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente sono immediatamente esecutive e il pagamento deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla notificazione; decorso inutilmente il termine, è esperibile l'ottemperanza senza attendere il giudicato.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma che regola le modalità di pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza tributaria.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È il rimedio ordinario di ottemperanza che, rispetto alla condanna alle spese in favore del contribuente, è derogato dalla disciplina speciale dell'art. 69, comma 4.
Il principio di immediata esecutività della sentenza di condanna si estende al processo tributario in relazione alle spese liquidate in favore del contribuente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è escluso quando la decisione sulle spese, anche in caso di cessazione della materia del contendere, risulti sorretta da una motivazione chiara e logicamente coerente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione è prospettabile come violazione di legge, ma nel caso concreto è stata ritenuta infondata perché la statuizione sulle spese non ha violato il criterio della soccombenza.
Richiamato solo per la difesa in proprio dell'avvocato ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
- Se l'amministrazione paga spontaneamente dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul merito dell'ottemperanza.
- Quando la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata in assenza della sopravvenienza.
- La motivazione sulla compensazione o sulla regolazione delle spese è censurabile in cassazione solo se è illogica o giuridicamente erronea; non è sufficiente una diversa lettura del merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e non può basarsi su ragioni illogiche o erronee; la breve durata tra messa in mora e pagamento può costituire elemento idoneo a giustificare la compensazione se valutato in modo coerente dal giudice di merito.
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