Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di un lavoratore, assegnato provvisoriamente a una sede diversa da quella ordinaria, di ottenere dalla datrice di lavoro somme a titolo di indennità di trasferta, rimborso spese di viaggio e ticket restaurant, assumendo che l'assegnazione provvisoria fosse assimilabile alla trasferta ai sensi del CCNL applicabile e della c.d. Travel Policy aziendale. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento di importi specifici, oltre accessori. La Corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo che assegnazione provvisoria e trasferta siano istituti diversi, anche per finalità e disciplina collettiva, e ha respinto la domanda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 56 CCNL, degli artt. 4-7 della Travel Policy e dell'art. 2103 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'applicabilità delle indennità previste per la trasferta e avesse, in sostanza, applicato norme contrattuali inesistenti, con sconfinamento nel potere giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, tra l'altro, che il ricorrente non aveva prodotto il testo integrale del CCNL richiamato né aveva indicato con precisione dove e quando fosse stato prodotto nei gradi di merito, in violazione dell'onere di specifica indicazione ex art. 366 c.p.c., n. 6; ha inoltre osservato che la Travel Policy aziendale non era stata neppure adeguatamente qualificata come contratto o accordo collettivo impugnabile per violazione di legge; che la censura sull'art. 2103 c.c. era del tutto generica e non coerente con la domanda originaria, che non aveva impugnato l'assegnazione provvisoria ma solo chiesto le somme; e che la doglianza di eccesso di potere giurisdizionale era oscura e contraddittoria, poiché presupponeva comunque l'esistenza delle norme collettive asseritamente violate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 40 CCNL
La Corte non entra nel merito dell'interpretazione della clausola, perché il ricorso è inammissibile per difetti di specifica indicazione e produzione del testo contrattuale integrale.
art. 56 CCNL
È richiamato come disposizione che disciplinava l'assegnazione provvisoria; la Corte d'appello l'ha distinta dalla trasferta, e la Cassazione non rivaluta il merito della qualificazione per carenze del ricorso.
artt. 4-7 Travel Policy
La Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato che la Travel Policy fosse un contratto o accordo collettivo denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 3, e che comunque non ne è stata prodotta copia in giudizio di legittimità.
La censura è reputata generica: il ricorrente richiama la norma senza spiegare in quali profili la Corte d'appello l'avrebbe violata o falsamente applicata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1
Il riferimento all'eccesso di potere giurisdizionale è ritenuto oscuro e contraddittorio, perché la doglianza in realtà mira a contestare la valutazione interpretativa del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La violazione di legge è inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata corretta specificazione delle norme e della loro applicabilità al caso.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti, documenti e contratti collettivi su cui si fonda, con contenuto essenziale e collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
La produzione del documento è distinta dall'onere di specifica indicazione ex art. 366 c.p.c., n. 6: la prima riguarda la reperibilità del documento, la seconda la completa cognizione della controversia.
È richiamato, insieme agli altri canoni ermeneutici, come parametro che sarebbe stato necessario evocare per contestare l'interpretazione del contratto collettivo.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto collettivo richiede, di regola, il testo integrale, perché solo così può applicarsi il criterio sistematico delle clausole considerate nel loro insieme.
Per contestare l'interpretazione del contratto collettivo non basta dedurre la violazione di legge: occorre censurare anche i canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito.
È menzionato in via ipotetica per il caso in cui la Travel Policy fosse qualificata come atto unilaterale rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sull'interpretazione degli atti negoziali.
art. 111 Cost.
È richiamato per collegare il principio di strumentalità delle forme processuali all'esigenza di una decisione di merito in tempi ragionevoli.
art. 6 CEDU
È evocato in combinazione con l'art. 111 Cost. per sostenere un'interpretazione funzionale degli oneri processuali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione fondato su violazione di clausole del contratto collettivo di lavoro privato, la parte ricorrente deve produrre il testo integrale del contratto o, quantomeno, indicarne con precisione la produzione e la collocazione nei fascicoli di merito o d'ufficio; la sola riproduzione parziale delle clausole non basta se non consente alla Corte di verificare il contesto sistematico dell'intero testo.
- L'art. 366 c.p.c., n. 6, impone un onere autonomo e imprescindibile di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, distinto dall'onere di produzione ex art. 369 c.p.c.; la sua violazione comporta inammissibilità della censura.
- Per denunciare in cassazione la violazione di un contratto collettivo o di una clausola negoziale non è sufficiente invocare in modo generico la falsa applicazione della disposizione: occorre indicare in modo puntuale perché la decisione di merito si sarebbe discostata dal significato della clausola e, se necessario, censurare i canoni ermeneutici applicati.
- L'eccesso di potere giurisdizionale non può essere evocato in modo meramente assertivo per contestare la lettura di clausole contrattuali da parte del giudice di merito; una doglianza che in sostanza mira a rivalutare l'interpretazione del contratto resta una censura di merito e non integra, di per sé, un motivo attinente alla giurisdizione.
- Quando il ricorrente fonda la pretesa su un istituto contrattuale e la decisione di merito distingue correttamente tra istituti diversi per disciplina e finalità, la cassazione non può intervenire se il motivo è formulato in modo generico, contraddittorio o privo di autosufficienza.
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