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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22816/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fine di lieve entità e per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la concreta dosimetria della pena, in particolare l'aumento applicato a titolo di continuazione: il ricorrente contestava l'entità dell'aumento, ma senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva esplicitato i criteri seguiti e aveva applicato un incremento contenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché volta, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena fosse non specifica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; ha richiamato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è illogica o manifestamente erronea. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come norma incriminatrice del reato di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità per cui vi era condanna.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale per cui vi era condanna; è indicato anche come parametro del trattamento sanzionatorio nel giudizio sulla continuazione.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato quale criterio legale di commisurazione della pena rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale criterio legale di commisurazione della pena da applicare nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza sulla determinazione concreta della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • La graduazione della pena, compresa la fissazione della pena base e dell'eventuale aumento per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché il ragionamento sia sorretto da motivazione non illogica e ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura sulla pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiReati contro la PA
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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