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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24092/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione: 1) con motivo comune, la mancata riqualificazione del fatto al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (piccolo spaccio), sostenendo che non sia stata adeguatamente valutata la quantità in rapporto alla provvista, la durata dell'attività, il numero effettivo di acquirenti e la professionalità dell'attività; 2) in relazione a Di Giovanni, la censura del riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione), poiché a detta della difesa sarebbero trascorsi più di cinque anni tra il precedente e il fatto per cui è processo e la Corte non avrebbe dato adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la ricorrenza del comma 5 art. 73 ritenendo l'attività non occasionale e non di piccolo spaccio (quantità di 45 g, circa 225 dosi, uso di un appartamento come base, fiorente clientela, precedenti specifici). Quanto alla recidiva infraquinquennale di Di Giovanni, la Corte ha applicato il principio secondo cui il quinquennio si calcola dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il reato presupposto (passaggio in giudicato 5/4/2017), rilevando che sono trascorsi meno di cinque anni rispetto ai fatti del marzo 2022; pertanto il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto motivato. Conseguentemente le condanne di merito per detenzione e cessione di cocaina sono state confermate e i ricorrenti condannati alle spese processuali in cassazione (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La Corte ha interpretato che la fattispecie rientra nella ipotesi più gravemente sanzionata (comma 1) e non nel comma 5 (piccolo spaccio), sulla base della quantità sequestrata (45 g, circa 225 dosi), delle modalità organizzative (uso di un appartamento come base) e della fiorente clientela; tali elementi indicano attività non occasionale e non di modesta entità.

  • codice penale - art. 99

    La censura relativa alla applicazione/valutazione della recidiva è stata esaminata ma ritenuta infondata nella parte in cui contestava il computo temporale; la Corte ha ritenuto complessivamente sufficiente la motivazione che ha collegato la recidiva alla natura del reato e alla contiguità temporale.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito del rigetto dei ricorsi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021 e richiamo a precedenti)

    principio sul computo del quinquennio per la recidiva aggravata infraquinquennale

    Il quinquennio si calcola a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato presupposto (dies a quo = data del passaggio in giudicato), principio applicato nel caso per ritenere la recidiva infraquinquennale sussistente.

Massime di principio

  • Per escludere la disciplina del cosiddetto 'piccolo spaccio' (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990) i giudici valutano complessivamente: quantità sequestrata, numero di dosi ricavabili, modalità organizzative (es. uso di una base abitativa), continuità e numerosità della clientela e precedenti specifici.
  • Il richiamo da parte della Corte d'appello alla motivazione del giudice di primo grado può essere sufficiente se quella motivazione è congrua e affronta i profili rilevanti; l'appello deve comunque dimostrare il vizio motivazionale per ottenere la riqualificazione.
  • Ai fini della recidiva aggravata infraquinquennale il termine di cinque anni si calcola a partire dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il reato presupposto, non dalla data di commissione del precedente reato.
  • Quando i giudici riconoscono la recidiva e contemporaneamente bilanciano attenuanti generiche, devono comunque fornire una motivazione che evidenzi la maggiore pericolosità; una motivazione sintetica è ammissibile se logicamente coerente e collegata agli elementi del caso.
  • In cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; le questioni di fatto difficilmente prevalgono se la motivazione di merito appare congrua e fondata su elementi concreti.

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