Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'atto impositivo. In appello, la contribuente aveva censurato solo la liquidazione delle spese, mentre l'Ufficio aveva proposto appello incidentale per contestare la motivazione della decisione e ribadire la legittimità dell'accertamento. La Commissione regionale ha dichiarato inammissibile l'appello principale della contribuente per omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale; ha però ritenuto ammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio nonostante analogo mancato deposito, e lo ha accolto nel merito, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso originario. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 23, 53 e 54 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 3-bis, comma 7, L. 248/2005, sostenendo che, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione principale, anche l'appello incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancato deposito nelle segreterie previste; 2) violazione degli artt. 1 e 10 L. 212/2000, 112 e 156 c.p.c. e 97, 111 Cost., per avere la CTR valorizzato un preteso abuso processuale e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede; 3) nullità per omessa trascrizione delle richieste e conclusioni delle parti; 4) nullità per omessa esposizione dello svolgimento del processo; 5) nullità per omessa statuizione sul difetto di legittimazione sostanziale attiva del funzionario che aveva sottoscritto l'atto; 6) nullità per motivazione apparente, asseritamente speculare a quella resa in un diverso giudizio deciso nella stessa udienza; 7) nullità per motivazione apparente e tautologica sul merito della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'obbligo di deposito dell'atto d'impugnazione presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza si applica anche all'appellante incidentale, per ragioni di parità delle parti e per evitare l'erronea attestazione del passaggio in giudicato. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione del successivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto col primo e secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza
invocato dalla ricorrente tra le norme che imporrebbero il deposito dell'atto di impugnazione
ritenuto applicabile anche all'appello incidentale; l'omesso deposito dell'atto presso la segreteria del giudice di primo grado determina inammissibilità
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'onere di deposito dell'appello incidentale
art. 3-bis, comma 7, L. 248/2005
invocato dalla ricorrente in relazione agli adempimenti di deposito
richiamati nel motivo sull'abuso processuale e sui doveri di buona fede e correttezza
richiamato per omessa pronuncia e ultra/extra petita nei motivi di nullità
richiamato nel motivo relativo alla dedotta invalidità processuale
artt. 97 e 111 Cost.
richiamati a sostegno delle censure sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale e sul giusto processo
art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per mancanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
richiamato quale parametro della motivazione
art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per l'esposizione dello svolgimento del processo nella sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta mancanza o apparenza della motivazione
usato come base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto non applicabile all'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di deposito dell'atto di impugnazione presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata si applica anche all'appello incidentale, in funzione della parità delle parti e per evitare erronee attestazioni del passaggio in giudicato.
- Se l'appello principale è dichiarato inammissibile per omesso deposito dell'atto di impugnazione, anche l'appello incidentale non depositato deve essere dichiarato inammissibile quando ricada sul medesimo obbligo processuale.
- La violazione dell'obbligo di deposito dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio, previa verifica degli atti processuali.
- Quando la cassazione accerta l'inammissibilità dell'appello incidentale e la questione è definita integralmente, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- Le spese possono essere compensate se l'esito della lite si innesta su un orientamento giurisprudenziale consolidatosi successivamente o comunque non ancora stabilizzato al momento della decisione impugnata.
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