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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22827/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e condannato l'Ufficio alle spese. In appello la contribuente aveva contestato solo la liquidazione delle spese, mentre l'Agenzia aveva proposto appello incidentale per sostenere la legittimità dell'atto impositivo e censurare la motivazione della sentenza. La Commissione tributaria regionale, però, ha dichiarato inammissibile l'appello principale per mancato deposito della copia dell'atto presso la segreteria della Commissione provinciale e, ritenendo ammissibile l'appello incidentale nonostante il medesimo omissione, ha esaminato il merito accogliendo l'impugnazione incidentale dell'Ufficio e rigettando il ricorso originario. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: il primo per violazione degli artt. 23, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 3-bis, comma 7, l. n. 248/2005, sostenendo che anche l'appello incidentale dovesse essere dichiarato inammissibile per il mancato deposito; il secondo per violazione dei principi di buona fede, correttezza e divieto di abuso processuale; il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo per vizi di nullità della sentenza e motivazione apparente o omessa su vari profili processuali e di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito tutti gli altri. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado, previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis applicabile, si estende anche all'appello incidentale, per esigenze di parità tra le parti e per evitare una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. Poiché l'appello incidentale dell'Agenzia non risultava depositato, esso doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Le spese sono state compensate, in considerazione del successivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge sostanziale e processuale.

  • artt. 23, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per sostenere che l'appello incidentale fosse soggetto agli stessi oneri di deposito previsti per l'appello principale; in particolare l'art. 53, comma 2, impone il deposito anche dell'impugnazione incidentale.

  • art. 3-bis, comma 7, l. n. 248/2005

    Invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del processo tributario, ma non è decisivo nella soluzione adottata.

  • artt. 1 e 10 L. n. 212/2000

    Richiamati nel secondo motivo come norme di principio su correttezza e buona fede nei rapporti con l'amministrazione.

  • artt. 112 e 156 c.p.c.

    Evocati nel secondo motivo per denunciare un preteso abuso processuale e questioni di nullità e sanatoria.

  • artt. 97 e 111 Cost.

    Richiamati a fondamento delle censure sulla correttezza dell'azione amministrativa e sul giusto processo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali e di ultrapetizione/omissione.

  • art. 132, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizi di motivazione e mancata esposizione delle conclusioni e della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria e per contestarne la motivazione apparente.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, una volta accertata l'inammissibilità dell'appello incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito della copia dell'impugnazione presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata costituisce un onere processuale che, nel testo applicabile ratione temporis, si estende anche all'appello incidentale.
  • L'omesso deposito dell'appello incidentale presso il giudice di primo grado determina l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, anche se essa è stata proposta tempestivamente, poiché la previsione tutela la parità delle parti e impedisce attestazioni errate sul passaggio in giudicato.
  • Quando l'appello principale è dichiarato inammissibile per mancato deposito, non può essere considerato ammissibile un appello incidentale che sia a sua volta non depositato nei modi prescritti dalla disciplina processuale tributaria.
  • Se la Corte di cassazione rileva un vizio che comporta la definitiva inammissibilità dell'impugnazione incidentale e non residuano questioni di merito utilmente esaminabili, può cassare senza rinvio e dichiarare essa stessa l'inammissibilità dell'atto impugnatorio.
  • Le censure di merito o di motivazione restano assorbite quando il ricorso viene accolto per una ragione preliminare e dirimente di ammissibilità processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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