Cassazione Civile, Ordinanza n. 22832/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione una delle ricorrenti aveva rinunciato al ricorso e il procedimento nei suoi confronti era stato dichiarato estinto con decreto presidenziale prima della decisione collegiale. Tuttavia, nell'ordinanza n. 9168/2024, per mero errore materiale dovuto all'elevato numero di parti, il suo nominativo era stato comunque incluso nel dispositivo di condanna alle spese insieme alle parti rimaste soccombenti. Con il ricorso per correzione di errore materiale si è quindi chiesta la rettifica dell'ordinanza, espungendo il nominativo dal novero dei condannati alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale, perché il provvedimento precedente già dava atto della rinuncia e dell'estinzione del giudizio nei confronti della ricorrente istante; la condanna alle spese nel dispositivo era dunque frutto di un mero errore materiale. Ha pertanto corretto l'ordinanza n. 9168/2024 eliminando il nominativo indicato sia nel punto del dispositivo relativo alle spese sia nel corrispondente passaggio della motivazione. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come avente natura amministrativa e quindi non soggetto al criterio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, n. 4-bis, c.p.c.
pubblica udienza peraltro non consentita nel procedimento per correzione di errore materiale
il procedimento per correzione di errore materiale non dà luogo a pubblica udienza nel caso considerato.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto ed il presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico
nei provvedimenti redatti in formato elettronico, la cancelleria deve predisporre e inserire nel fascicolo informatico il documento contenente il testo corretto e il provvedimento di correzione.
art. 91 c.p.c.
non è perciò concepibile una situazione di "soccombenza" ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
nel procedimento di correzione di errore materiale non si applica il criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di legittimità contiene un nominativo nel capo sulle spese nonostante il testo della decisione dia atto dell'estinzione del giudizio per rinuncia di quella parte, la condanna alle spese integra un errore materiale correggibile.
- La correzione è ammissibile se dal corpo della decisione emerge chiaramente che la parte non doveva essere inclusa tra i condannati, trattandosi di mero lapsus materiale e non di revoca del decisum.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non si applica il principio della soccombenza per le spese, poiché il relativo incidente ha natura amministrativa.
- Nei provvedimenti elettronici, la correzione deve essere riversata nel fascicolo informatico mediante un documento sottoscritto digitalmente dalla cancelleria.
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