Sentenza n. 482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03817/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF del Comune di Copertino
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore del servizio di igiene urbana aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario relativo al Comune di Copertino, validato da AGER Puglia e trasmesso all’Autorità. Il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato ad ARERA di concludere il procedimento entro novanta giorni, nominando altresì un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in via principale e subordinata, la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il quadro normativo e regolatorio applicabile e, dapprima, la deliberazione ARERA 409/2025/R/rif e il riesame disposto da AGER. In prossimità della camera di consiglio ha poi depositato la deliberazione 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025, con la quale ha concluso il procedimento con esito negativo, non approvando l’atto di validazione dell’ETC anche per l’ambito tariffario oggetto di causa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse, ravvisando la cessazione della materia del contendere nell’adozione da parte di ARERA del provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto di validazione dell’ETC. Tale provvedimento ha concluso il procedimento il cui mancato completamento aveva costituito oggetto del giudizio sul silenzio, rendendo non più utile una decisione sull’obbligo di provvedere. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Richiamato con riferimento al potere del giudice di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione.
art. 1, comma 527, l. n. 205/2017
Richiamato dall’appellante nel quadro normativo relativo alle competenze regolatorie di ARERA.
Richiamato dall’appellante quale disposizione rilevante per il procedimento di approvazione della predisposizione tariffaria.
artt. 7 e 8 deliberazione ARERA 363/2021/R/rif
Richiamati dall’appellante quali disposizioni regolatorie applicabili al procedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF.
deliberazione ARERA 591/2025/R/rif
Ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento definitivo che conclude il procedimento oggetto della controversia determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più utile una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
- La conclusione sopravvenuta del procedimento con un provvedimento espresso, anche di contenuto negativo, rende improcedibile l’impugnazione della sentenza che aveva imposto all’amministrazione di provvedere, quando il provvedimento adottato esaurisce l’obbligo procedimentale dedotto in giudizio.
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