Cassazione Penale, Sentenza n. 9997/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gargiulo era stato condannato per contrabbando per aver detenuto per la vendita 9.800 grammi di tabacco lavorato estero. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) mancata e insufficiente motivazione della Corte d'appello sulla riconosciuta responsabilità; (2) motivazione arbitraria sull\'abitualità e rifiuto della tenuità ex art. 131-bis c.p.; (3) applicazione della pena massima richiamando la recidiva senza valutare elementi personali ai sensi dell\'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, intervenuto il d.lgs. n. 141/2024 (entrato in vigore il 4 ottobre 2024), la condotta contestata (detenzione per vendita di 9.800 grammi) è stata depenalizzata: l\'art. 84, comma 2, del d.lgs. 141/2024 trasforma in illecito amministrativo la detenzione di tabacco lavorato fino a 15 kg convenzionali, salvo aggravanti. La disposizione sulla recidiva (art. 89) richiede che il nuovo fatto sia ancora penalmente sanzionato con la sola multa per poter integrare il reato di recidiva; nel caso di specie, non essendo più reato, non opera la recidiva. Ne consegue abolitio criminis ex art. 2, comma 2 c.p. e trasmissione degli atti all\'autorità amministrativa per le sanzioni previste dal nuovo regime.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43/1973, art. 291-bis
prevedeva la sanzione penale per il contrabbando di tabacchi lavorati (vecchio assetto), oggi sostituito dall\'art. 84 d.lgs. n. 141/2024
Nel vecchio regime la fattispecie base era penale; con il d.lgs. 141/2024 la stessa fattispecie, per quantitativi fino a 15 kg, è stata depenalizzata
d.P.R. n. 43/1973, art. 296, comma 2
normava la recidiva nel contrabbando nel precedente assetto
La precedente disciplina considerava la recidiva un\'ipotesi autonoma rilevante penalmente; il nuovo d.lgs. 141/2024 ha ripensato la materia e ha collocato la recidiva nell\'art. 89
"1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali... reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti... quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali... sono puniti con la sanzione amministrativa..."
Introduce la depenalizzazione per quantitativi fino a 15 kg: sopra tale soglia la condotta resta penale; fino a 15 kg la sanzione è amministrativa salvo aggravanti
"Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito..."
La recidiva penale nel nuovo testo opera solo se il nuovo fatto resta punito penalmente (es. con la sola multa); non si applica se il nuovo fatto è divenuto illecito amministrativo
codice penale, art. 2, comma 2
"Nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"
Principio di abolitio criminis: la legge posteriore più favorevole rimuove la punibilità e fa cessare gli effetti della condanna
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (richiamato)
disposizioni di depenalizzazione precedenti e norme di coordinamento (art. 1 e art. 5) richiamate in motivazione
Forniva un precedente quadro di depenalizzazione e regole di coordinamento; la Corte distingue il nuovo regime dal precedente ed evidenzia che non si estendono automaticamente principi di prima disciplina senza espressa previsione
codice di procedura penale, art. 131-bis
norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (richiamata dal ricorrente)
Il ricorrente aveva invocato la tenuità e la non punibilità; la Corte ha invece valutato la questione alla stregua della depenalizzazione normativa sopravvenuta
Massime di principio
- Se una normativa successiva depenalizza una condotta (abolitio criminis), le condanne già inflitte cessano di avere effetti penali e devono essere annullate; gli atti possono essere inviati alle autorità amministrative competenti per l\'irrogazione di sanzioni amministrative.
- La depenalizzazione per piccoli quantitativi (qui: tabacco fino a 15 kg convenzionali) esclude l\'applicazione delle disposizioni sulla recidiva penale se il nuovo fatto è punito soltanto amministrativamente; la recidiva richiede che il fatto successivo rimanga una fattispecie penale secondo la normativa vigente.
- In presenza di modifiche legislative sopravvenute, il giudice di merito e di legittimità devono verificare la legislazione vigente alla data della decisione e applicare il principio di favore al reo; la difesa dovrebbe proporre il vizio di illegittimità penale sopravvenuta quando rilevante.
- Quando la depenalizzazione opera salvo specifiche aggravanti, occorre sempre accertare l\'assenza o la presenza di tali aggravanti (es. art. 85 d.lgs. 141/2024) prima di dichiarare la non punibilità penale.
- Gli organi inquirenti, una volta intervenuta la depenalizzazione, devono valutare il trasferimento del procedimento (o degli atti) all\'autorità amministrativa per l\'irrogazione delle sanzioni non penali; i difensori possono chiedere l\'annullamento per abolitio criminis e la conversione dell\'azione nei termini amministrativi previsti.
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