Cassazione Civile, Ordinanza n. 25723/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la motivazione dell'ordinanza del Giudice di pace era del tutto sganciata dai motivi di opposizione effettivamente dedotti e quindi meramente apparente. Per tale ragione ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva respinto la domanda di annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 13 novembre 2018. Nel ricorso per cassazione ha denunciato, con un motivo articolato in tre specificazioni, la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011 e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo che il giudice di merito aveva completamente eluso i motivi originariamente proposti. In particolare, il ricorrente evidenziava che: il primo motivo di opposizione riguardava l'espulsione nonostante fosse ancora pendente il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mentre il Giudice di pace aveva risposto parlando di carenza di motivazione; il secondo motivo atteneva alla violazione del diritto di difesa per non essere stata consentita la partecipazione al procedimento amministrativo, ma il giudice si era concentrato sul diritto alla partenza volontaria di derivazione eurounitaria, tema non dedotto; il terzo motivo censurava l'illegittimità dell'operato della Prefettura perché, secondo la normativa invocata, non era possibile adottare la decisione di rimpatrio, ma il provvedimento impugnato aveva richiamato invece l'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. La doglianza era quindi imperniata sulla motivazione meramente apparente dell'ordinanza impugnata, per radicale disallineamento rispetto alle questioni devolute.
Norme richiamate
è richiamato come norma processuale asseritamente violata per mancata corretta considerazione dei motivi di opposizione al decreto di espulsione
è evocato per censurare l'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'elusione dei motivi di ricorso
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
è citato nel provvedimento impugnato, ma la Corte rileva che il richiamo era estraneo ai motivi effettivamente proposti
è il rito applicabile all'opposizione avverso il decreto di espulsione, nel cui ambito la decisione deve confrontarsi con i motivi dedotti
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, il giudice deve prendere in esame i motivi effettivamente dedotti dalla parte e confrontarsi con essi in modo puntuale; una decisione che si discosti completamente dalle censure proposte incorre in vizio di motivazione apparente.
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente presente, non risulta riferibile alle questioni devolute e non consente di comprendere la ratio decidendi in relazione alle specifiche doglianze sottoposte al giudice.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa risposta sostanziale ai motivi dedotti determinano la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
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