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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22330/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da separati avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003-2006 per IVA e IRAP, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava: a) detrazioni di spese; b) costi ritenuti afferenti a operazioni inesistenti; c) l'importo di euro 80.000 per la perdita di una caparra confirmatoria. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi della società, escludendo il recupero della caparra e la sussistenza delle operazioni inesistenti, ma ritenendo comunque alcune spese come di rappresentanza. La CTR, in riforma della decisione, ha respinto l'appello della società e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 292 c.p.c. per avere la CTR escluso che l'appello incidentale dell'Agenzia dovesse esserle notificato; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. per avere la CTR negato rilievo al giudicato penale assolutorio dell'amministratore, nonostante l'esito negativo delle indagini bancarie; 3) motivazione apparente e vizio motivazionale in relazione alla perdita della caparra, ritenendo insufficienti espressioni come 'irrazionalità e sospetta'; 4) omessa risposta alle doglianze di merito formulate con l'appello principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario l'appello incidentale non deve essere notificato alla controparte, ma solo depositato con le controdeduzioni ai sensi degli artt. 53 e 54 d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ribadendo l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e il valore meramente probatorio, liberamente valutabile, della sentenza penale irrevocabile. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la CTR aveva fornito una motivazione comprensibile e completa, superiore al minimo costituzionale, oltre a limitarsi il ricorso a una critica del merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e difetto di autosufficienza, poiché i motivi d'appello asseritamente ignorati non erano riportati integralmente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di notificare l'appello incidentale; la Corte esclude che tale norma imponga la notificazione dell'appello incidentale nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'appello principale va notificato alle altre parti e poi depositato nei termini previsti.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    "Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale"

    L'appello incidentale nel processo tributario si propone con il deposito delle controdeduzioni, senza necessità di notificazione alla controparte.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    "La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione"

    Il deposito delle controdeduzioni costituisce il modo di costituzione della parte resistente e veicolo anche dell'appello incidentale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte rileva la genericità delle censure costituzionali e l'assenza di specifica individuazione delle norme violate.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per affermare che nel processo tributario operano limiti probatori diversi da quelli penali e che hanno ingresso anche presunzioni semplici.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario deve valutare autonomamente la decisione penale e gli altri elementi istruttori, secondo il proprio apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per il primo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per i motivi relativi alla motivazione apparente e all'omessa pronuncia; la Corte ne ha escluso la ricorrenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a contestare il merito e non un omesso esame decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello incidentale non richiede notificazione alla controparte: è sufficiente il deposito con le controdeduzioni nei modi e termini previsti dal d.lgs. 546/1992.
  • La sentenza penale irrevocabile, anche assolutoria, non produce automatica efficacia di giudicato nel giudizio tributario; essa costituisce solo un elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori e alle presunzioni consentite.
  • L'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale consente di ritenere fiscalmente fondata la pretesa anche quando il fatto non sia stato ritenuto penalmente provato oltre ogni ragionevole dubbio, purché gli indizi siano idonei in sede tributaria fino a prova contraria.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è configurabile quando la parte si limita a dissentire dalla valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • La censura per omessa pronuncia o per motivazione insufficiente è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo autosufficiente i motivi di appello asseritamente trascurati, consentendo alla Corte di verificare la decisività e la novità delle questioni.
  • Nel giudizio tributario la congruità economica dell'operazione e la coerenza della condotta del contribuente possono fondare l'accertamento dell'inesistenza della passività o dell'operazione contestata, quando la motivazione del giudice di merito dia conto degli elementi probatori acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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