Cassazione Penale, Sentenza n. 7315/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza ex art. 671 c.p.p. per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con più sentenze (reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, armi e ricettazione), contestando la valutazione del GIP che aveva escluso la continuazione in ragione dell'ampio arco temporale fra i fatti e ritenendo invece che vi fosse sovrapposizione cronologica e omogeneità fra le condotte (la sentenza del 10/05/2022 aveva unificato reati di spaccio protrattisi dal 2006 al 2021; le altre sentenze riguardavano fatti del 2013 e 2014). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso di considerare e confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede di cognizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del GIP e rinviando il procedimento per nuovo esame a diverso giudice. La Suprema Corte ha rilevato che il GIP non ha adeguatamente considerato la precedente unificazione operata in sede di cognizione né ha fornito motivazione concreta, ancorata ai dati delle sentenze, per escludere la continuazione. La Corte ha richiamato i criteri valutativi (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e ha disposto che il giudice dell'esecuzione proceda nuovamente, in piena libertà ma confrontandosi con la valutazione già compiuta in sede cognitiva e motivandone l'eventuale contrasto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Le condotte di spaccio e i reati connessi sono quelli oggetto delle sentenze; la continuazione è chiesta con riferimento a reati disciplinati da questa norma, valutata insieme agli altri indici di unitarietà
Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di una programmazione unitaria (linee essenziali) e si valuta con riferimento a indicatori quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione
Codice di Procedura Penale, art. 671
L'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve essere esaminata dal giudice dell'esecuzione; se il giudice della cognizione ha già riconosciuto la continuazione per alcuni reati, il giudice dell'esecuzione non può ignorare quella valutazione e, qualora ritenga di non accogliere l'istanza, è tenuto a motivare approfonditamente il contrasto con le conclusioni del processo di cognizione
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013
Per il rinvio è necessario assegnare il nuovo esame a diverso giudice della stessa giurisdizione, per garantire imparzialità e corretto svolgimento del nuovo giudizio
Massime di principio
- In sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) il giudice deve confrontarsi con le valutazioni compiute in sede di cognizione: se la cognizione ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente perché altri reati omogenei non possano rientrarvi
- La mera ampiezza temporale tra eventi non è da sola sufficiente a escludere la continuazione: il decorso del tempo è un elemento rilevante ma va valutato congiuntamente ad altri indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione delle condotte)
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una progettualità comune almeno nelle linee essenziali; se i reati appaiono frutto di determinazioni estemporanee, il vincolo può esser negato
- Se un giudice della cognizione ha unificato reati sotto il vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione che ritenga diversamente deve fornire motivazione dettagliata e basata su dati concreti tratti dalle sentenze già pronunciate
- In caso di annullamento con rinvio, la nomina di diverso giudice (ai sensi della giurisprudenza costituzionale) è necessaria per il nuovo esame
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