Cassazione Civile, Ordinanza n. 17383/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89/2001 per equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile durato dal 2011 al 2018. Nella fase monitoria la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo e liquidato le spese; in opposizione, aveva poi rideterminato l'indennizzo in euro 2.520,00 e le spese in euro 1.318,38, riconoscendo per la fase monitoria euro 225,00 e per l'opposizione euro 1.020,00, escludendo però la fase decisoria. Il ricorrente ha censurato: 1) la mancata motivazione sulla liquidazione al minimo del compenso della fase monitoria, sostenendo che fosse stata operata una liquidazione simbolica e non argomentata; 2) l'esclusione del compenso per la fase decisoria dell'opposizione, deducendo che vi erano state attività riconducibili a tale fase (trattazione scritta, notifiche, esame del provvedimento, ritiro del fascicolo) e che quindi spettava l'ulteriore compenso parametrato. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che, nel rispetto del minimo tabellare, la liquidazione del compenso della fase monitoria non richiede una specifica motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il compenso per la fase decisoria, poiché risultavano svolte attività rientranti in tale fase ai sensi del d.m. n. 55/2014. Cassa il decreto limitatamente a tale censura e decide nel merito, riconoscendo al ricorrente ulteriori euro 810,00 per la fase decisoria, con rideterminazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione in euro 2.128,38, oltre accessori. Condanna inoltre il Ministero a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato in tema di regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
il limite di motivazione sulla liquidazione del compenso non opera quando il giudice si mantiene entro i parametri tabellari minimi e massimi.
artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014
disciplinano i parametri forensi e la suddivisione dell'attività processuale nelle fasi rilevanti per la liquidazione.
consente la riduzione dei compensi tabellari entro il limite del 50% per la fase monitoria.
art. 4, quinto comma, lettera d), del d.m. n. 55/2014
individua le attività comprese nella fase decisoria, incluse quelle successive alla decisione, come esame e pubblicazione del provvedimento, ritiro del fascicolo e attività connesse.
art. 5-ter della L. n. 89/2001
l'opposizione avverso il decreto di equa riparazione costituisce fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non autonomo giudizio di impugnazione.
artt. 2 e 3 della L. n. 89/2001
fondamento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata, che giustifica la decisione nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese avviene entro i limiti minimi e massimi dei parametri forensi, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica sul punto; l'obbligo motivazionale sorge solo per scostamenti ulteriori rispetto ai valori tabellari.
- Nel procedimento di equa riparazione, la fase di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase interna di un procedimento unitario; la disciplina delle spese va dunque coordinata con la struttura complessiva della vicenda processuale.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase decisoria comprende anche attività successive alla decisione, come l'esame del provvedimento conclusivo, la produzione della notifica, il ritiro del fascicolo e gli adempimenti collegati; se tali attività risultano svolte, il compenso va riconosciuto.
- Se la controversia in cassazione riguarda solo la rideterminazione del quantum delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., evitando un rinvio inutile in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →