Cassazione Civile, Ordinanza n. 30770/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta sostitutiva collegata a due operazioni di rivalutazione. In primo e secondo grado il contribuente aveva sostenuto, tra l’altro, che la cartella fosse nulla per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e aveva anche contestato la ricostruzione dei rapporti tra la prima e la seconda rivalutazione. In cassazione l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso principale; il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo in particolare: 1) l’omessa pronuncia della CTR sul terzo motivo di appello, che riguardava la nullità della cartella per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 2) ulteriori censure, rimaste poi assorbite, sulla violazione delle norme che disciplinano le rivalutazioni e sulla correttezza della decisione di merito. La Corte ha rilevato che la CTR, nel motivare, aveva espressamente elencato i motivi d’appello senza menzionare quello relativo al contraddittorio, sicché non era configurabile un rigetto implicito; la sentenza di merito aveva deciso solo sulla diversa ratio della minore imposta complessivamente dovuta per la seconda rivalutazione rispetto a quanto già versato per la prima, omettendo di esaminare l’eccezione pregiudiziale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale è stata anticipatamente esaminata e accolta la doglianza incidentale sull’omessa pronuncia. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. Dal testo emerge che la decisione impugnata presentava un vizio processuale per omessa pronuncia, e che la questione di merito dipendeva anche dalla corretta ricostruzione fattuale delle due rivalutazioni e dall’esatta interpretazione delle difese. Il testo fornito non consente di ricavare con certezza la formula finale completa del dispositivo, ma la Cassazione ha certamente ravvisato e accolto i profili di vizio processuale indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, rimasto assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è menzionato con riferimento al secondo motivo del ricorso incidentale, che nel corpo si risolveva però in una riproposizione delle ragioni di merito
art. 12 delle preleggi
è richiamato per la corretta interpretazione delle disposizioni sulle rivalutazioni, questione assorbita
art. 7 della legge n. 448 del 2001
norma invocata per la disciplina della rivalutazione fiscale oggetto di causa, ma la relativa censura è stata assorbita
art. 7, comma 2, lett. ee) e lett. ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011
norme invocate per la disciplina della seconda rivalutazione, ma la relativa questione è stata assorbita
Massime di principio
- Ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamina una domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto, e ciò è desumibile dal testo della motivazione, specie se il giudice elenca i motivi trattati senza includere quello omesso.
- Non è configurabile un rigetto implicito se dalla motivazione risulta che il giudice non ha considerato affatto la questione, anziché averla respinta pur sinteticamente.
- Quando la decisione di merito si fonda su una sola ratio decidendi e restano assorbite questioni pregiudiziali o dipendenti, l’accoglimento del vizio processuale relativo all’omessa pronuncia comporta la necessità di riesaminare integralmente la controversia in sede di rinvio.
- Le questioni di diritto sostanziale che presuppongono una previa corretta ricostruzione del fatto e delle difese possono restare assorbite se la sentenza impugnata è già viziata nella parte processuale che impedisce l’esame completo del thema decidendum.
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