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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06456/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 emessa per il pagamento di contributi, maggiorazioni e quote di ristoro legate al quantitativo di rifiuti conferito in impianti di CDR e termovalorizzatori gestiti da società affidatarie. In primo grado l’opposizione del Comune era stata accolta solo in parte, con compensazione tra crediti reciproci e rideterminazione dell’importo dovuto; in appello la Presidenza del Consiglio dei ministri otteneva il rigetto dell’opposizione, sul presupposto che la quota di ristoro del Comune non fosse compensabile perché non esistente un rapporto di reciprocità con la società affidataria e, comunque, perché mancava prova dell’incasso delle somme da parte della mandataria. Il Comune ricorre per cassazione con quattro censure: 1) violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. per avere la Corte d’appello ignorato un presunto giudicato interno sulla non contestazione dell’accordo di compensazione tra Fibe e Comune; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che l’appello erariale avesse distinto tra anno 2005 e anni 2003-2004, mentre la Corte territoriale avrebbe esteso la ratio a tutte le annualità; 3) ancora violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. per supposto travalicamento dei limiti dell’impugnazione e violazione del giudicato interno; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per errata interpretazione dell’atto di appello, trattato come se non contenesse distinte argomentazioni relative alle varie annualità e ai diversi presupposti della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato integralmente il contenuto rilevante dell’atto di appello; in ogni caso ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla compensazione, poiché l’appello della Presidenza del Consiglio dei ministri contestava in modo complessivo la sussistenza dei presupposti della compensazione (liquidità, esigibilità e reciprocità), nonché, per il 2005, anche il venir meno della convenzione e del mandato all’incasso. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, escludendo ultrapetizione e violazione del giudicato interno: la Corte d’appello si era limitata a decidere entro il perimetro delle censure formulate in appello, valorizzando la mancanza di reciprocità dei crediti e l’assenza di prova dell’incasso da parte della società mandataria. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che l’interpretazione della domanda giudiziale non si svolge secondo i criteri ermeneutici del contratto di cui agli artt. 1362 ss. c.c., trattandosi di giudizio di fatto riservato al merito e censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    richiamato quale base dell’ingiunzione di pagamento opposta dal Comune

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere censure idonee a delimitare il thema decidendum; nel caso concreto la Corte ha verificato che l’impugnazione erariale era sufficientemente ampia e comprensiva

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato sulla compensazione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso ultrapetizione, ritenendo che la decisione d’appello non avesse superato i limiti delle domande e censure devolute

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge

  • art. 1243 c.c.

    richiamato con riferimento alla compensazione legale e ai suoi presupposti, ritenuti mancanti

  • art. 1362 ss. c.c.

    la Corte ha affermato che i criteri di interpretazione del contratto non sono applicabili all’interpretazione della domanda giudiziale

  • art. 1713, comma 1, c.c.

    richiamato per escludere l’obbligo restitutorio della mandataria in assenza di somme effettivamente riscosse

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma istitutiva dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato interno non può ritenersi formato su un punto se dall’atto di appello risulta che la parte appellante ha contestato in modo espresso e complessivo i presupposti della relativa statuizione; ai fini della verifica occorre considerare il contenuto integrale dell’impugnazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca un giudicato interno o un vizio di ultrapetizione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando i passaggi essenziali degli atti processuali rilevanti per consentire il controllo della Corte.
  • Non integra ultrapetizione la decisione di appello che si mantenga entro l’oggetto delle censure devolute, anche quando il giudice valorizzi argomenti giuridici diversi da quelli enfatizzati dalla parte, purché coerenti con le contestazioni già formulate.
  • La compensazione presuppone la sussistenza dei requisiti di reciprocità, liquidità ed esigibilità dei crediti; se il credito invocato non è verso il soggetto contro il quale si intende opporre la compensazione, o non è ancora esigibile, il meccanismo compensativo non opera.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale non va compiuta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., riservati all’interpretazione del contratto, ma attraverso la ricostruzione del contenuto oggettivo della domanda nel suo complesso; tale attività è valutazione di fatto del giudice di merito.
  • In presenza di un rapporto di mandato all’incasso, l’obbligo restitutorio del mandatario sorge solo rispetto a quanto effettivamente riscosso nell’esecuzione del mandato; in difetto di incasso, non può pretendersi la restituzione di somme mai entrate nella disponibilità del mandatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazioneMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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