Cassazione Civile, Ordinanza n. 28862/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la posa in opera di circa 300 mq di parquet in un immobile di Bologna, con materiale fornito dal committente e prezzo pattuito a metro quadro. La ditta esecutrice chiedeva il saldo del corrispettivo, mentre il committente contestava la qualità dell'opera, deducendo vizi del parquet, in particolare difetti di incollaggio e conseguente necessità di rifacimenti. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come contratto d'opera e aveva riconosciuto la tempestività della denuncia dei vizi, riducendo però il prezzo solo per la parte di difetti ritenuti provati. In appello il committente insisteva sia sull'erroneità del mancato riconoscimento integrale dei vizi e della loro quantificazione, sia sull'omessa ammissione di prove e consulenza tecnica, sia sulla tesi di avere già pagato parte dell'importo in contanti. Con il ricorso per cassazione articolava sei motivi: deduceva violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per asserite contraddizioni e motivazione apparente sul presunto riconoscimento dei vizi; violazione degli artt. 2226, 1667 e 2697 c.c. per la gestione della denuncia e della prova dei vizi; violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e degli artt. 61 e 699 c.p.c. per la quantificazione dei difetti e il mancato ricorso a CTU; violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 246 c.p.c. per la valutazione delle testimonianze e del preteso pagamento già eseguito; infine un motivo generale di nullità per carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, anche a prescindere dalla questione del preteso riconoscimento dei vizi da parte dell'esecutore, la Corte d'appello aveva comunque accertato la sussistenza di difetti dell'opera, in particolare lo scollamento del parquet, e aveva correttamente detratto dal saldo dovuto la somma ritenuta necessaria per la loro eliminazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto perché miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità: la corte territoriale aveva fondato la quantificazione dei vizi sul materiale fotografico e sull'assenza di accertamenti tecnici affidabili, anche a causa di interventi successivi di terzi che avevano alterato lo stato dei luoghi; la scelta di non disporre una consulenza tecnica rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; anche la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della prova del pagamento in contanti era censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non sotto il profilo della violazione di legge. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia non è stata accolta, perché le doglianze tendevano in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello.
La violazione dell'articolo non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove; il giudice può fondare la decisione sulle risultanze ritenute più persuasive.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola legale; non basta contestare il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
La motivazione è sufficiente se logica e adeguata, non essendo necessario confutare analiticamente ogni prova o argomento difensivo.
Nel contratto d'opera la denuncia dei difetti e la relativa tutela sono valutate alla luce delle risultanze istruttorie; nel caso concreto la garanzia è stata ritenuta operante nei limiti necessari a paralizzare la pretesa del prestatore.
La garanzia per difformità o vizi dell'opera può essere fatta valere anche per ridurre o paralizzare la richiesta di pagamento, nei limiti accertati dal giudice di merito.
La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio non è stata accolta, poiché la prova dei vizi e della loro consistenza è stata apprezzata secondo gli elementi istruttori disponibili.
La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a disporla se ritiene sufficienti gli altri elementi probatori.
Le doglianze non evidenziavano un errore di diritto, ma una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio.
La nullità processuale non è stata ravvisata, perché la motivazione della sentenza era ritenuta esistente e comprensibile.
Non è stata accolta la tesi di nullità della sentenza, mancando un vizio processuale effettivo.
La censura di inesistenza o mancanza di motivazione è stata respinta per genericità.
La sentenza menziona la norma nei motivi di ricorso come parte del richiamo difensivo, ma non emerge una specifica applicazione sostanziale nel decisum.
I motivi che mirano a una rivalutazione del merito sono inammissibili; il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare censure formalmente veicolate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; la ricostruzione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o disattenda una regola legale di valutazione della prova; non basta contestare il peso attribuito alle singole risultanze.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito e le prove ritenute decisive; il giudice non deve confutare puntualmente ogni elemento difensivo o ogni prova contraria.
- Nel contratto d'opera, la garanzia per vizi o difformità può operare anche come mezzo di riduzione o paralisi della pretesa sul corrispettivo, purché i difetti siano riscontrati e quantificati secondo una valutazione di merito non illogica.
- La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Le valutazioni sull'attendibilità dei testimoni e sulla preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre sono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
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