Cassazione Civile, Ordinanza n. 02985/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui una società era stata condannata in primo grado al risarcimento dei danni per diffusione di notizie denigratorie. La società condannata, rimasta contumace in primo grado, aveva appellato deducendo la nullità della notificazione dell’atto di citazione perché il plico era stato ritirato da un soggetto che non era suo addetto, ma dipendente di altra società che condivideva la medesima sede, e sosteneva che tale soggetto avesse usato una delega falsa e non avesse poi consegnato il plico alla destinataria. La Corte d’appello aveva ritenuto valida la notifica e tardivo l’appello. In Cassazione, un’ordinanza precedente aveva accolto un motivo relativo al mancato esame della testimonianza del soggetto che aveva ritirato il plico, ma aveva respinto i motivi relativi alla tempestività del disconoscimento della delega e alla violazione degli artt. 214, 216 c.p.c. e 2702 c.c. La società soccombente proponeva quindi ricorso per revocazione, sostenendo che la Corte di cassazione fosse incorsa in errore revocatorio nel ritenere che il documento contenente la delega fosse stato prodotto dalla stessa parte che ne contestava l’autenticità, mentre in realtà sarebbe stato prodotto dalla controparte. La ricorrente affermava che tale errore percettivo aveva inciso sul rigetto del terzo e quarto motivo del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che la doglianza non evidenziava un vero errore di fatto percettivo, ma sollecitava una diversa lettura del complesso degli atti e della motivazione dell’ordinanza revocanda. In particolare, la Corte ha richiamato il principio per cui la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo quando il giudice di legittimità non decida su uno o più motivi di ricorso per svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non quando abbia comunque pronunciato sul motivo, anche implicitamente. Ha poi rilevato che dalla complessiva impostazione dell’appello e dei capitoli di prova articolati dalla ricorrente emergeva la consapevolezza della provenienza e delle modalità di utilizzo della delega al ritiro, sicché non era dimostrato che la Cassazione avesse dato per presupposto, per errore, un fatto non esistente. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con nulla sulle spese per mancata costituzione della controparte, e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo originario per violazione o falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 214 e 216 c.p.c. e 2702 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha chiarito che la revocazione non può essere usata per contestare un errore di giudizio o di valutazione del motivo
la Corte ha ribadito che gli artt. 214 e 215 c.p.c. presuppongono che il documento sia prodotto dall’altra parte, non dall’apparente sottoscrittore
come per l’art. 214 c.p.c., non è applicabile quando la scrittura sia prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne contesta l’autenticità
richiamato nel motivo originario in tema di verificazione/disconoscimento della scrittura privata
richiamato nel motivo originario sulla efficacia probatoria della scrittura privata e sulla contestazione dell’autenticità
consente la revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., ma solo per errore di fatto e non per errori di giudizio
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
riconosce la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, purché si tratti di svista percettiva e non di valutazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione delle ordinanze o sentenze della Cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice di legittimità abbia completamente omesso di decidere su uno o più motivi di ricorso per una svista percettiva immediatamente ricavabile dagli atti; non è invece esperibile se la Corte abbia comunque deciso sul motivo, anche implicitamente.
- Non costituisce errore revocatorio la contestazione della ricostruzione degli atti o dell’interpretazione data dalla Corte alla provenienza e produzione di un documento, poiché tale censura investe un errore di giudizio e non una mera svista percettiva.
- Quando si discute della tempestività del disconoscimento di una scrittura privata, è decisivo stabilire chi abbia prodotto per primo il documento in giudizio; tuttavia, la prova di una diversa produzione non basta se il complessivo contenuto degli atti consente di ritenere che la parte contestante ne conoscesse già l’esistenza e l’uso processuale.
- Gli artt. 214 e 215 c.p.c. operano secondo la logica del documento prodotto dalla parte contro cui è speso il disconoscimento; se la scrittura è stata prodotta dalla stessa parte che ne contesta l’autenticità, la disciplina della verificazione/disconoscimento non si applica nei termini invocati.
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