Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Polizia municipale aveva elevato tre verbali per violazioni del Codice della strada a carico del proprietario di un'autovettura; la Prefettura aveva respinto i ricorsi amministrativi e ingiunto il pagamento delle sanzioni. Il destinatario aveva poi ottenuto dal Giudice di pace l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione. La pubblica amministrazione aveva appellato deducendo, tra l'altro, l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale e la erroneità della decisione sulla non colpevolezza; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale declaratoria, lamentando violazione dell'art. 434 c.p.c. nel testo riformato, perché il Tribunale avrebbe adottato una lettura eccessivamente formalistica dei requisiti dell'atto di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l'appello, anche dopo la riforma del 2012, deve contenere l'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Poiché il Tribunale aveva applicato criteri troppo rigorosi e formalistici, la sentenza di inammissibilità è stata cassata con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato solo come base delle violazioni contestate nei verbali amministrativi, senza svolgimento interpretativo nel merito
richiamato solo come ulteriore disposizione violata nei verbali amministrativi, senza svolgimento interpretativo nel merito
nel testo introdotto con l'art. 54, comma 1, lett. c) bis del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
l'appello deve indicare chiaramente questioni e punti contestati e contenere una parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata, senza però imporre forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione
richiamato in via sistematica per lo stesso criterio di specificità dell'impugnazione, da interpretare senza formalismi eccessivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimazione del motivo per violazione di legge processuale dedotto in cassazione
art. 54, comma 1, lett. c) bis del D.L. n. 83/2012
richiamato quale fonte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c.
art. 54, commi 2 e 3-bis del D.L. n. 83/2012
richiamato per il profilo temporale della disciplina applicabile
ha modificato gli artt. 342 e 434 c.p.c., rendendo più rigoroso il testo ma non fino a imporre formalismi incompatibili con la funzione dell'appello
legge di conversione del D.L. n. 83/2012
L. n. 353/1990
richiamata nel quadro evolutivo del giudizio di appello da novum iudicium a revisio prioris instantiae
Massime di principio
- L'appello civile, anche nella formulazione risultante dalla riforma del 2012, è ammissibile quando consenta di individuare in modo chiaro i capi e i punti della sentenza censurati e offra una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata.
- Ai fini della specificità dei motivi di appello non è necessaria una redazione formalistica né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza: è sufficiente una parte volitiva affiancata da una parte argomentativa idonea a confutare il ragionamento del primo giudice.
- Le norme processuali sull'impugnazione devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito; le declaratorie di inammissibilità restano soluzioni eccezionali e non possono essere fondate su un formalismo eccessivo.
- La verifica della specificità dei motivi va compiuta in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, valutando se l'atto d'appello contenga critiche effettive e riconoscibili alle rationes decidendi del primo giudice.
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