Cassazione Civile, Ordinanza n. 25351/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto l'opposizione contro un'ordinanza di ingiunzione irrogata in materia di trasporto di animale destinato al macello. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 7, comma 1, e allegato 1 del D.Lgs. 151/2007, nonché l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel valutare il carico della bovina, l'idoneità del viaggio programmato e l'esposizione dell'animale a sofferenze inutili. Ha inoltre censurato la mancata ammissione di una prova testimoniale diretta a dimostrare che l'animale sarebbe salito autonomamente sul camion e non presentasse stati patologici al momento della partenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta del relatore osservando che la Corte d'Appello aveva fondato il proprio convincimento su un accertamento di fatto relativo alle condizioni dell'animale: la bovina era stata trovata, a soli 5 km dal punto di partenza, in decubito sternale permanente e non era più in grado di assumere la stazione eretta, tanto da essere poi sottoposta a eutanasia farmacologica. Da ciò il giudice di merito aveva desunto l'originaria intrasportabilità dell'animale e la sua esposizione a inutili sofferenze. La censura della ricorrente mirava invece a un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità. Sono state ritenute inammissibili anche le doglianze sulla prova testimoniale, sia perché non erano stati riportati i capitoli di prova, sia perché mancava il requisito della decisività: l'art. 7, comma 1, D.Lgs. 151/2007 sanziona una condotta che riguarda l'intero trasferimento dell'animale e non si esaurisce nel solo momento del carico sul mezzo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura che tendeva a rivalutare fatti accertati dal giudice di merito
art. 7, comma 1, D.Lgs. 151/2007
la disposizione sanziona una condotta che non si esaurisce nel carico dell'animale sul mezzo di trasporto, ma comprende l'intero trasferimento da un luogo all'altro
richiamato congiuntamente all'art. 7, comma 1, quale parametro della violazione contestata
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato come base formale del motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava un nuovo sindacato di merito
richiamato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore poi condivisa dalla Corte
richiamato nel procedimento di trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La decisività del vizio di omessa ammissione della prova va specificamente allegata: occorre indicare il contenuto dei capitoli di prova e dimostrare che la prova richiesta sarebbe stata idonea, se ammessa, a condurre a un esito diverso della controversia.
- Nelle violazioni amministrative concernenti il trasporto di animali, la condotta rilevante non si esaurisce nel momento del carico sul mezzo, ma si estende all'intero trasferimento; pertanto, la valutazione sulla trasportabilità dell'animale può essere desunta dalle condizioni riscontrate durante il tragitto o all'arrivo, se logicamente indicative della sua inidoneità originaria.
- Quando il giudice di merito accerta che l'animale era già in condizioni incompatibili con il trasporto e che il viaggio gli ha causato inutili sofferenze, la contestazione in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto, salvo specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25321/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25322/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25323/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25324/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25325/2022 del 25/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →