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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15583/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo manifestamente non consentita la doglianza formulata contro una sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 1 febbraio 2025, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 337 c.p. commessi in Verona il 31 gennaio 2025. Il motivo di ricorso, per quanto emerge dal testo, riguardava il dedotto vizio di motivazione sulla verifica dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che tale censura non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente solo doglianze attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione pena oggetto di ricorso

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice contestata insieme all'art. 337 c.p.

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice contestata insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è manifestamente inammissibile

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento alle sole censure espressamente previste

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dai ricorrenti per la verifica delle cause di non punibilità, ma la relativa doglianza è ritenuta non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    richiamata per l'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investono il vizio di motivazione sulla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. quando non rientrano nelle ipotesi tipizzate.
  • La verifica officiosa delle cause di non punibilità non può essere oggetto di doglianza nel ricorso contro il patteggiamento se la censura non si traduce in uno dei motivi specificamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte di cassazione può dichiararlo senza formalità e conseguentemente condannare i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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