Cassazione Civile, Ordinanza n. 18576/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una lavoratrice e un'associazione formalmente regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa/progetto, che la lavoratrice ha sostenuto essere in realtà un rapporto di lavoro subordinato dissimulato. In primo grado il Tribunale ha escluso la subordinazione, ma ha comunque riconosciuto alla lavoratrice le retribuzioni dovute per i tre mesi di effettiva esecuzione del rapporto. In appello, la Corte territoriale ha invece accertato la natura subordinata del rapporto e ha condannato le associazioni convenute al pagamento di differenze retributive. L'associazione soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito utilizzo, da parte del giudice di merito, di documentazione non ritualmente acquisita al processo, con conseguente violazione del principio dispositivo; 2) violazione dell'art. 414 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la tardività dei documenti prodotti dalla lavoratrice in primo grado; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello rilevato la irregolarità formale del contratto a progetto senza instaurare il contraddittorio su tale questione; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata percezione delle risultanze istruttorie e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e perché la documentazione risultava comunque acquisita al giudizio, anche tramite i poteri officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, sia perché formulato in modo promiscuo e non conforme al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la produzione documentale era avvenuta nella prima occasione utile, non essendo tardiva. Ha respinto il terzo motivo osservando che la decisione di merito si fondava su due rationes decidendi autonome e concorrenti: il difetto di forma scritta/progetto conforme e, soprattutto, l'effettivo svolgimento del rapporto in regime di subordinazione; anche ove il primo rilievo fosse irrituale, l'accertamento sostanziale resterebbe dirimente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ribadendo che il travisamento della prova non è deducibile in cassazione come errore di percezione, ma solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. o, se del caso, con revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla decisione basata su documenti asseritamente non acquisiti è infondata quando dagli atti e dalla motivazione risulta che la documentazione è stata effettivamente acquisita al giudizio; non è configurabile violazione del principio dispositivo in tale ipotesi.
La dedotta tardività dei documenti non è stata ritenuta sussistente; la produzione è stata considerata avvenuta nella prima occasione utile a seguito delle difese avversarie.
Il rilievo sulla regolarità formale del contratto non era decisivo per l'esito, poiché la sentenza di merito si reggeva anche su una autonoma ratio basata sull'accertamento della subordinazione in concreto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
I vizi processuali denunciati non sono stati ravvisati nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non è stata accolta perché la produzione documentale non era tardiva e il giudice di merito ha correttamente utilizzato i poteri istruttori.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando mira a censurare la tardività documentale o un preteso travisamento della prova senza confrontarsi con il paradigma del vizio motivazionale e con il contenuto delle decisioni di merito.
Nel rito del lavoro il giudice può disporre l'acquisizione di documenti e l'esercizio di poteri istruttori officiosi, specie quando la produzione si renda necessaria in relazione alle difese avversarie, senza che ciò integri di per sé supplenza alle carenze probatorie di parte.
art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003
La mancanza di un progetto conforme al modello legale è stata considerata uno dei profili di irregolarità del rapporto contrattuale valorizzati dalla Corte territoriale.
Il preteso errore di percezione della prova non esclude la conformità delle decisioni di primo e secondo grado, quando esse siano tra loro conformi.
L'errore di percezione della prova, ove configurabile come travisamento, è deducibile in via di revocazione e non come motivo autonomo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura relativa all'utilizzo di documenti sarebbe infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente acquisito tali documenti al processo e la doglianza non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c., acquisendo documentazione necessaria in relazione alle difese svolte dalle parti, senza che ciò violi di per sé il principio dispositivo.
- La deduzione della tardività di una produzione documentale deve confrontarsi con il concreto svolgimento del processo e con la prima occasione utile di deposito; non ogni produzione successiva alla costituzione è tardiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione che cumuli promiscuamente vizi eterogenei o denunci un fatto non decisivo è inammissibile, specialmente quando miri a contestare la valutazione delle prove sotto l'apparenza del vizio motivazionale.
- Il travisamento della prova, inteso come errore di percezione del contenuto della risultanza istruttoria, non è di regola deducibile con ricorso per cassazione, ma può rilevare nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. o, se del caso, in revocazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e concorrenti, la censura che attacchi solo una di esse non è idonea a determinare la cassazione se l'altra resta intatta e sufficiente a sorreggere il decisum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18379/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18512/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18514/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18518/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18529/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18532/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →