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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11725/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata in appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti e armi. L'unico motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto generico, perché non veniva dedotto alcun elemento concreto idoneo a sostenere la richiesta, e lo ha quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per reati in materia di stupefacenti.

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per reati in materia di armi.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato implicitamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato censurato con motivo ritenuto però generico e inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che contesti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere specifico e corredato da elementi concreti: una deduzione meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • In sede di legittimità, la deduzione di una causa di non punibilità non può risolversi in una richiesta astratta, ma deve indicare puntualmente i dati fattuali e giuridici da cui dovrebbe discendere l'applicazione dell'istituto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere invocata utilmente senza un confronto specifico con la concreta gravità del fatto e con gli indici rilevanti per l'apprezzamento dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiArmiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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