Cassazione Penale, Ordinanza n. 11695/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per evasione, resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per il reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la mancata sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi obiettivamente generici e, quindi, inammissibili.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto della condanna confermata in sede di merito, ossia l'evasione.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta generica e quindi inammissibile, senza esame nel merito.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono obiettivamente generici, ossia non consentono di cogliere in modo specifico le ragioni della censura.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da motivi puntuali e specifici; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- Anche la richiesta di sostituzione della pena deve essere sostenuta da doglianze specifiche e coerenti con la decisione impugnata, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11692/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11696/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11698/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11699/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11700/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11701/2026 del 27/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →