Cassazione Penale, Ordinanza n. 11699/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano del tutto generici e non specificamente sviluppati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi di ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità, la recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che tali censure sono del tutto generiche, poiché non viene dedotto alcun argomento concreto a sostegno delle doglianze.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni meramente assertive e generiche, senza l'indicazione di specifiche ragioni di critica alla decisione impugnata.
- Le censure in tema di responsabilità, recidiva, circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio richiedono una motivazione puntuale; in difetto, non consentono alcun sindacato di legittimità sul merito della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11692/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11695/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11696/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11698/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11700/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11701/2026 del 27/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →