Cassazione Penale, Ordinanza n. 11698/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, l'elemento oggettivo del reato, l'efficacia drogante della sostanza, la sua destinazione illecita, l'elemento soggettivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in parte, generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, mirando sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di ricorso.
Invocata dal ricorrente come attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte non entra nel merito perché ritiene il motivo inammissibile.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito abbia già adeguatamente motivato sul punto.
- La doglianza è inammissibile anche quando sia formulata in termini generici e non indichi specificamente le ragioni per cui la motivazione impugnata sarebbe viziata.
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti o di cause di non punibilità non è esaminabile nel merito se il relativo motivo non supera il vaglio di specificità e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
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