Cassazione Penale, Ordinanza n. 11700/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per evasione. Dal testo risulta che i motivi investivano la recidiva e il trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti del tutto generici, osservando che non era stato dedotto alcunché a sostegno delle censure.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata, relativa al reato di evasione.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure siano meramente generiche e non contengano una specifica deduzione in fatto o in diritto idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da argomentazioni puntuali; in mancanza, non consentono un controllo di legittimità effettivo e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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