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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11696/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul carattere non consentito dei motivi proposti, trattandosi di impugnazione avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. per la quale l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi deducibili.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con cui gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. I ricorsi in Cassazione censuravano: la determinazione della pena; la corretta qualificazione giuridica dei fatti; il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non consentite dalla legge nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili soltanto i motivi consentiti dalla legge; censure estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non è scrutinabile, se non nei limiti legalmente previsti, la doglianza sulla determinazione della pena, sulla qualificazione giuridica del fatto o sul mancato riconoscimento di una fattispecie attenuata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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