Cassazione Penale, Ordinanza n. 11696/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul carattere non consentito dei motivi proposti, trattandosi di impugnazione avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. per la quale l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi deducibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con cui gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. I ricorsi in Cassazione censuravano: la determinazione della pena; la corretta qualificazione giuridica dei fatti; il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non consentite dalla legge nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena concordata; i motivi relativi a pena, qualificazione giuridica e mancato riconoscimento della fattispecie attenuata sono stati ritenuti non consentiti.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie attenuata invocata dai ricorrenti, non riconosciuta nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili soltanto i motivi consentiti dalla legge; censure estranee a tale perimetro sono inammissibili.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non è scrutinabile, se non nei limiti legalmente previsti, la doglianza sulla determinazione della pena, sulla qualificazione giuridica del fatto o sul mancato riconoscimento di una fattispecie attenuata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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