Cassazione Penale, Ordinanza n. 11692/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una condanna pronunciata dalla Corte di appello di Milano per un reato in materia di stupefacenti. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduce censure già esaminate dai giudici di merito ed è, comunque, generico perché non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di illecita detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte non entra nel merito del titolo di reato, ma lo indica come base della decisione di merito.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata solo per identificare il reato oggetto della condanna impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione sulla pena che si limiti a riproporre censure già dedotte e valutate nei gradi di merito, senza apportare specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera genericità o la mancanza di specificità rispetto alle argomentazioni del giudice di merito comportano l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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